Cassazione Civile, Sentenza n. 00042/2026 del 01/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento (IRES/IRPEF/Irap/Iva) per l'anno 2009 emessi dopo rettifica induttiva (art. 39 DPR n.600/1973) sul reddito della G.E.T. SRL in liquidazione e imputazione agli soci, in base alla ristretta base partecipativa, di utili extracontabili per complessivi €9.327.096,29. Le socie avevano contestato la validità degli avvisi perché la società era stata cancellata dal registro delle imprese il 30.10.2013; la CTR aveva accolto gli appelli delle contribuenti annullando gli avvisi nei confronti della società e dei soci e ritenendo inapplicabili le sanzioni. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (i) violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 e 2697 c.c.; (ii) omissione di un fatto decisivo (la notifica diretta agli ex soci ai sensi dell'art. 2495 c.c.); (iii) motivazione apparente e vizio di motivazione in relazione all'art. 36 d.lgs. 546/1992 e al differimento quinquennale previsto dall'art. 28 d.lgs. 175/2014.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo (viziosa o mancante motivazione) ritenendo la sentenza della CTR priva della necessaria e comprensibile esposizione dell'iter logico-giuridico: la decisione non descriveva i contenuti e i presupposti dei singoli avvisi impugnati, non esponeva le ragioni in fatto e in diritto per riformare la sentenza di primo grado e si limitava ad affermazioni apodittiche. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame. Sono state altresì regolate le spese del giudizio di legittimità; i restanti motivi di ricorso sono stati assorbiti.
Norme richiamate
DPR n.600/1973, art.39
Norma richiamata in fatto quale base del metodo induttivo usato dall'Agenzia per rettificare il reddito della società; la Corte non si è pronunciata sul merito dell'applicazione del metodo a causa del vizio motivazionale della sentenza impugnata.
Cod. Civ. art.2495
Riferimento centrale nella controversia in relazione alla possibile successione nei debiti della società estinta e alla notifica agli ex soci; l'Agenzia sosteneva che gli atti erano stati notificati direttamente alle socie ai sensi di tale norma, ma la Corte di legittimità ha ritenuto la questione non risolvibile senza un nuovo esame motivato del giudice di merito.
Cod. Civ. art.2697
Richiamato dall'Agenzia in relazione all'onere della prova; la Corte ha osservato che la CTR non ha adeguatamente esposto il suo convincimento in ordine agli elementi probatori, rendendo necessaria la rinnovazione del giudizio motivato.
D.Lgs. 546/1992, art.36
Norma che disciplina i motivi di nullità della decisione in materia tributaria e il controllo sulla motivazione; la Corte ha accolto il vizio motivazionale denunciato in relazione a questa disposizione, dichiarando la sentenza della CTR nulla per motivazione apparente o mancante.
D.Lgs. 175/2014, art.28
Richiamato nella sentenza di merito in tema di differimento quinquennale dell'estinzione della società; la Corte di cassazione ha rilevato che la CTR ha dato una motivazione carente anche su questo punto e ha rinviato la questione al giudice di merito per esame motivato.
Cod. Proc. Civ. art.360 (commi richiamati)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (n.3, n.4, n.5): il ricorso dell'Agenzia è stato accolto ai sensi dell'art.360 n.4 per motivazione apparente; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Cod. Proc. Civ. art.132
Richiamato dalla giurisprudenza citata e dalla Corte come principio relativo all'obbligo di motivazione delle decisioni nel processo civile; la Corte ha richiamato l'esigenza che la motivazione consenta il controllo sulla correttezza e logicità del giudizio.
Costituzione, art.111, comma 6
Principio costituzionale del diritto ad una decisione motivata; la Corte ne ha ribadito l'incidenza sul controllo di legittimità e sulla necessità di motivazione sufficiente nelle sentenze.
Massime di principio
- Una sentenza di merito priva di una motivazione comprensibile e coerente è annullabile in Cassazione per motivazione apparente o mancante: il giudice del merito deve esporre l'iter logico-giuridico che conduce al decisum e motivare il confronto fra le prove e le tesi contrapposte.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non determina automaticamente l'invalidità degli atti tributari emessi né l'esclusione di responsabilità dei soci: occorre verificare se gli atti siano stati regolarmente notificati ai soci (art. 2495 c.c.) e collegare adeguatamente l'accertamento societario agli avvisi rivolti ai soci.
- Quando l'amministrazione utilizza l'accertamento nei confronti della società come presupposto per avvisi rivolti ai soci (per presunta distribuzione di utili extracontabili), il giudice deve chiaramente motivare la connessione fra l'accertamento societario e l'imputazione agli associati.
- Le questioni processuali (es. esistenza di giudicato, estinzione del debito sanzionatorio) non possono essere decise con affermazioni generiche: il giudice deve indicare le ragioni giuridiche e fattuali alla base di tali conclusioni.
- In caso di impugnazione, le parti non possono supplire alla carenza motivazionale del giudice con il solo richiamo agli atti di parte: la sentenza deve contenere autonomamente le ragioni del convincimento del giudice.
- Il ricorso per cassazione può avere efficacia anche se fondato su profili formali (motivazione), determinando la rinnovazione del giudizio di merito quando il vizio impedisca qualsiasi controllo di legittimità.
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