Cassazione Penale, Sentenza n. 20995/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Alessio Fanci per "difetto di querela", in relazione a fatti consistiti nel danneggiamento della cabina del metal detector della 4^ Sezione, nel tentativo di sfondare un cancello e nello staccare con un bastone i fermi di videocamere di sorveglianza; il PG deduce che il reato contestato (artt. 56, 61 n.1, 81 cpv., 635 comma 2 n.1 in relazione all'art. 625 n.7 c.p.) è procedibile d'ufficio perché commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, e che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'ipotesi fosse punibile solo a querela in quanto avrebbe riguardato cose "esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede"
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha chiarito l'interpretazione normativa: l'ultimo comma dell'art. 635 c.p. prevede la punibilità a querela solo quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede; nelle restanti ipotesi previste dall'art. 625 n.7 (ad es. cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità) il reato è procedibile d'ufficio. Ha inoltre rilevato l'opportunità del ricorso immediato del Pubblico ministero e richiamato la regola di rinvio alla Corte d'appello prevista dall'art. 569, comma 4, c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila per il giudizio
Norme richiamate
"Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose….n.1) altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625"; e "Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa"
La Corte ha interpretato che la punibilità a querela prevista dall'ultimo comma opera solo per le cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede; le altre ipotesi richiamate dall'art.625 n.7 (es. cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità) restano procedibili d'ufficio
art. 625 cod. pen., primo comma, n.7
"cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza"
La norma elenca diverse categorie di cose; la sola sottoclasse "esposte per necessità o per consuetudine alla pubblica fede" implica la punibilità a querela se richiamata dall'art.635, mentre le altre categorie possono comportare la procedibilità d'ufficio
"fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la Corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello"
Applicata per disporre il rinvio degli atti alla Corte d'appello competente (L'Aquila) dopo l'annullamento, in relazione alla natura appellabile della sentenza di proscioglimento
Richiamato nel ragionamento: se il motivo fosse stato solo vizio di motivazione, si sarebbe dovuta disporre la conversione in appello; ma la sostanza del motivo contestava violazione di legge, giustificando il ricorso per cassazione
Massime di principio
- Se il danneggiamento riguarda cose "destinate a pubblico servizio" o a "pubblica utilità" (anche se situate in uffici o stabilimenti pubblici), il reato è procedibile d'ufficio: non sempre la presenza dell'ufficio pubblico trasforma la fattispecie in reato perseguibile solo a querela
- La punibilità a querela prevista dall'art. 635 opera soltanto quando il fatto è commesso su cose "esposte per necessità o per consuetudine alla pubblica fede"; è quindi essenziale verificare la categoria specifica di beni colpiti
- In caso di proscioglimento pronunciato in udienza dopo costituzione delle parti la sentenza è appellabile nei limiti di legge; se la Cassazione annulla dopo ricorso "per saltum" del PM, gli atti vanno rimessi al giudice d'appello competente (art. 569 c.p.p., comma 4)
- Nella valutazione di ammissibilità del ricorso per cassazione conta la sostanza della doglianza: se dall'esposizione emerge una censura di violazione di legge, il ricorso immediato del Pubblico ministero può essere corretto anche se il titolo del motivo menziona un vizio di motivazione
- Nella formulazione dell'imputazione e nelle difese è importante distintamente qualificare come aggravante o come elemento costitutivo la circostanza relativa alla natura del bene (es. "esposto alla pubblica fede" vs "destinato a pubblico servizio"), perché da tale qualificazione dipende la procedibilità e il regime sanzionatorio
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