Cassazione Penale, Sentenza n. 34408/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Genova, riformando la sentenza del Tribunale di Savona del 24 giugno 2025, aveva dichiarato l'imputato non punibile per particolare tenuità del fatto in relazione al reato di evasione. Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza deducendo vizio di motivazione e violazione di legge: l'offesa non sarebbe stata tenue, anche perché l'imputato, sottoposto agli arresti domiciliari, si era recato in un paese distante circa 18 km dal luogo del domicilio; inoltre, il comportamento sarebbe stato abituale, poiché, a ridosso del fatto, l'imputato aveva commesso altri due episodi di evasione, per i quali era intervenuta condanna definitiva il 16 febbraio 2026.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l'art. 131-bis c.p., nella formulazione applicabile ratione temporis, impone di considerare anche la condotta successiva al reato e che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare la condanna, risultante dagli atti, per due ulteriori episodi di evasione. Ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame sulla sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità. Le conclusioni del pubblico ministero e della difesa, entrambe dirette a ottenere l'inammissibilità, non sono state accolte.
Norme richiamate
Il dato normativo è chiaro nell'attribuire rilievo, ai fini della verifica dei presupposti applicativi della causa di non punibilità, anche alla condotta posta in essere successivamente al reato.
Nel valutare la particolare tenuità del fatto e la non abitualità della condotta, il giudice deve considerare anche il comportamento successivo al reato.
nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale
La valutazione della particolare tenuità dell'offesa deve essere compiuta considerando le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo secondo i criteri dell'art. 133, primo comma, c.p., tenendo conto anche della condotta successiva.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve valutare anche la condotta successiva al reato, poiché essa rileva per la verifica dei presupposti della causa di non punibilità.
- La commissione di ulteriori reati della stessa indole, anche successivi al fatto oggetto del giudizio, può rilevare per escludere il requisito della non abitualità; il giudice procedente può accertare incidentalmente tali fatti sulla base degli atti.
- Se dagli atti risulta una condanna per ulteriori episodi della stessa indole e la decisione sulla particolare tenuità non li considera, occorre un nuovo esame dei presupposti dell'art. 131-bis c.p.
Come è indicizzato
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