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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10333/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze (24/11/2020) che aveva confermato la condanna per detenzione ai fini di spaccio di 7 dosi di cocaina (art. 73 d.P.R. 309/1990, ipotesi di lieve entita', comma 5) commessa il 27/08/2013. Il ricorrente deduceva il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra il fatto oggi giudicato e altri fatti oggetto di sentenza del Tribunale di Livorno del 13/12/2017, lamentando che la Corte territoriale avrebbe errato distinguendo tra 'medesimo disegno criminoso' e 'scelta preordinata di vita'.

La decisione

Il ricorso e' dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha rilevato che l'imputato non ha prodotto la sentenza del Tribunale di Livorno e non ha allegato gli elementi necessari a dimostrare la medesimita' del disegno criminoso; in fase di cognizione, ai fini del riconoscimento della continuazione, l'onere di produrre copia delle sentenze rilevanti grava sull'imputato e non e' sufficiente indicarne solo gli estremi. Conseguentemente il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dei criteri richiamati dalla Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    Norma sostanziale contestata nei gradi di merito: detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; nel caso concreto si tratta dell'ipotesi di lieve entita' (comma 5).

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n.186

    Autorizza l'imposizione di una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili salvo che emerga che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'; utilizzata per giustificare la quantificazione della sanzione di Euro 3.000,00.

  • Cass. Sez.3, Sent. n.41063/2019 (Losco)

    Principio secondo cui, in sede di cognizione, l'imputato che deduce la continuazione deve allegare copia delle sentenze rilevanti e non limitarsi ad indicarne gli estremi, per evitare richieste dilatorie.

  • Cass. Sez.6, Sent. n.19487/2018 (Brunitto)

    Conferma l'onere probatorio a carico dell'imputato circa la produzione delle decisioni pregresse per sostenere la continuazione in giudizio di merito.

  • Cass. Sez.6, Sent. n.51689/2017 (Guardi e altri)

    Ulteriore orientamento giurisprudenziale che ribadisce la necessita' di produrre le sentenze a supporto della domanda di continuazione in fase cognitiva.

  • Cass. Sez.1, Sent. n.8513/2013 (Cardinale)

    Richiama la varieta' di fattori che incidono sul giudizio di continuazione e la necessita' di allegazioni specifiche da parte di chi ne chiede il riconoscimento.

  • Cass. Sez.4, Sent. n.9222/1988 (Guerrieri)

    Stabilisce che chi afferma l'esistenza del medesimo disegno criminoso deve indicare gli elementi dai quali il giudice possa desumere un convincimento favorevole.

Massime di principio

  • In sede di cognizione, per chiedere il riconoscimento della continuazione e' necessario allegare e depositare copia delle sentenze pregresse rilevanti; non basta limitarsi a indicarne gli estremi.
  • L'onere di allegazione e prova degli elementi che dimostrano la medesimita' del disegno criminoso grava su chi afferma la continuazione (di norma l'imputato).
  • Richieste generiche e non corredate da documenti o da specifiche argomentazioni logico-giuridiche sono destinate a essere rigettate per manifesta infondatezza.
  • Il concetto di 'medesimo disegno criminoso' deve essere provato con elementi concreti (temporalita', modalita' esecutive, collegamenti soggettivi e materiali) e non puo' essere confuso con una mera 'scelta di vita' o con valutazioni di carattere generale.
  • Il giudizio sulla continuazione e' casistica-dipendente e richiede una ricostruzione dettagliata dei fatti e dei legami tra essi; l'assenza di tali ricostruzioni ostacola il riconoscimento dell'istituto.
  • Se un ricorso e' manifestamente infondato, la Corte puo' dichiararne l'inammissibilita' e condannare il ricorrente alle spese; puo altresi' irrogare una somma alla Cassa delle ammende secondo i criteri richiamati dalla Corte costituzionale, salvo che emerga che il ricorso sia stato proposto senza colpa.

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