Cassazione Penale, Sentenza n. 16664/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il delitto di cui all'art. 497-bis c.p. (detenzione di documento falso per l'espatrio) denunciando due censure principali: (1) la doglianza sulla ritenuta recidiva pluriaggravata e reiterata, sostenendo che la Corte avrebbe motivato la recidiva unicamente sul dato dei precedenti penali senza considerare la minore gravità degli ultimi fatti, la lunga distanza temporale e comportamenti personali positivi e collaborativi del ricorrente; (2) il diniego delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, lamentando che la Corte avrebbe erroneamente escluso tali misure nonostante il ricorrente avesse già scontato una misura alternativa senza violazioni e avesse beneficiato di liberazione anticipata. Il ricorrente contestava quindi sia la valutazione della personalità criminale (recidiva) sia il mancato riconoscimento di misure alternative alla detenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e manifestamente infondata: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il rilievo della recidiva e della continuità del processo delinquenziale, richiamando molteplicità e gravità dei precedenti e l'acclarato possesso di materiale idoneo alla contraffazione di altri documenti. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per carenza di specificità: la richiesta di pene sostitutive in appello era formulata in termini aspecifici e privi degli elementi di fatto e diritto necessari e pertanto originariamente inammissibile ai sensi delle norme processuali; inoltre il giudice d'appello non può sostituire d'ufficio una pena detentiva breve se non è stata formulata in modo specifico e motivato la relativa istanza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende dell'importo di euro 3.000.
Norme richiamate
La norma incriminatrice è stata applicata per la detenzione di documento falso valido per l'espatrio; la Corte ha confermato la responsabilità penale del ricorrente in relazione a tale fattispecie.
Le nuove pene sostitutive sono soggette al potere discrezionale del giudice e alla necessità che la parte richiedente esponga puntualmente le ragioni di meritevolezza; la Corte ha ritenuto che la richiesta aspecifica renda inammissibile l'istanza.
I criteri per la determinazione della pena (gravità del fatto e personalità dell'imputato) devono essere presi in considerazione dal giudice quando valuta l'eventuale applicazione di pene sostitutive; la Corte ha richiamato tale parametro per sottolineare il carattere discrezionale e motivato della scelta.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
art. 581, comma 1, lett. d) e art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norme processuali che determinano i requisiti di specificità e motivazione dell'impugnazione: la Corte ha ritenuto la richiesta di pene sostitutive originariamente inammissibile per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 581 e 591 c.p.p.
art. 597, comma 5 cod. proc. pen.
La disposizione, richiamata per spiegare i limiti del potere devolutivo dell'appello, è stata interpretata nel senso che la conversione della pena non rientra tra i benefici automaticamente devoluti in appello e richiede istanza specifica.
Norma procedurale che prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione per la condanna alle spese e richiamato la possibilità di sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- La circostanza di precedenti penali multipli può legittimamente essere valutata dal giudice come indice di continuità del comportamento criminoso e di maggiore pericolosità sociale; tale valutazione è esercizio di discrezionalità che richiede motivazione adeguata ma non un formalismo eccessivo.
- La mera distanza temporale tra precedenti e reato attuale non esclude automaticamente l'applicazione della recidiva se sussistono elementi che dimostrano una significativa prosecuzione del processo delinquenziale.
- Le richieste di pene sostitutive devono essere formulate in appello con specificità e con l'indicazione degli elementi fattuali e giuridici che ne giustificano l'applicazione; una domanda generica è originariamente inammissibile e priva di rilievo.
- Il giudice d'appello non può sostituire d'ufficio una pena detentiva breve con una pena alternativa se la parte non ne ha chiesto espressamente e motivatamente la sostituzione in sede di gravame.
- I motivi di impugnazione vaghi o basati su generiche espressioni di dissenso rispetto all'apprezzamento di fatto del giudice di merito sono, di regola, inammissibili o destinati a fallire di fronte al sindacato di legittimità, salvo che emergano profili di diritto specifici.
- Presentare ricorso in Cassazione senza adeguata considerazione dei profili di ammissibilità e senza argomentazioni specifiche espone il ricorrente al rigetto e alla condanna per spese, con possibile aggravio pecuniario verso la cassa delle ammende.
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