Cassazione Penale, Ordinanza n. 23619/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, ha disposto il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 12/11/2024, con la quale era stato condannato per il reato previsto dall'art. 7 del D.L. 4/2019. Dal testo emerge che il ricorso censurava la pena ritenendola applicata al di sopra del minimo edittale. La Corte di cassazione ha però rilevato che la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata indicavano invece l'applicazione della pena base nel minimo, con aumento per la recidiva qualificata non contestata e riduzione di un terzo per il rito. Il motivo, dunque, non si confrontava con la reale ratio della decisione impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna impugnata; il testo non specifica ulteriormente la condotta contestata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla somma in favore della Cassa delle Ammende.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata per il criterio secondo cui la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende presuppone che non vi sia ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta con la reale motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a censurare una statuizione diversa o non effettivamente adottata dal giudice di merito.
- La censura sulla dosimetria della pena deve misurarsi con il contenuto effettivo della decisione impugnata: se la sentenza ha applicato la pena base nel minimo e ha poi operato aumenti o diminuzioni esplicitati, il motivo che presupponga un diverso calcolo non coglie la ratio decidendi.
- La recidiva qualificata, quando non contestata e risultante dalla sentenza, può essere posta a base dell'aumento di pena senza che ciò renda di per sé illegittima la motivazione sul trattamento sanzionatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento alla Cassa delle Ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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