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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08501/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)

La controversia

La decisione riguarda un soggetto ammesso alla detenzione domiciliare che aveva chiesto l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa; il Magistrato di sorveglianza di Messina aveva rigettato l'istanza con decreto del 7 luglio 2025. Avverso tale provvedimento era stato proposto reclamo, poi convertito dal Tribunale di sorveglianza in ricorso per cassazione. La Corte ha però rilevato che il ricorso era proposto da soggetto non legittimato, poiché sottoscritto da difensore non abilitato alla difesa innanzi alle giurisdizioni superiori. Il ricorrente aveva invocato, in sostanza, il principio di conservazione del mezzo di impugnazione per giustificare la proposizione del rimedio, ma la Corte ha escluso che tale principio possa sanare la violazione delle regole formali e sostanziali che disciplinano i diversi tipi di impugnazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto da difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso proposto da soggetto non legittimato, nel caso di specie perché sottoscritto da difensore non abilitato alle giurisdizioni superiori

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non può derogare alle norme che regolano formalmente e sostanzialmente i diversi tipi di impugnazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e, in assenza di causa di esclusione della colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • legge n. 103 del 2017

    ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    viene richiamata per il criterio della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile de plano quando è proposto da soggetto non legittimato, ivi compreso il difensore privo dell'abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
  • Il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non può essere invocato per eludere i requisiti formali e sostanziali propri del rimedio impugnatorio effettivamente esperibile.
  • La proposizione impropria di un mezzo di impugnazione non sana i vizi attinenti alla legittimazione del difensore o alla struttura del rimedio utilizzato.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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