Cassazione Penale, Ordinanza n. 02311/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli del 4 luglio 2024. Il ricorso è stato però ritenuto inammissibile perché, essendo sia il provvedimento impugnato sia il ricorso successivi al 3 agosto 2017, trovava applicazione l'art. 613, comma 1, c.p.p., come modificato dalla legge n. 103/2017, che impone che il ricorso dell'imputato, e quindi anche del condannato, sia sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso era stato presentato personalmente, non era rispettato tale requisito formale.
Norme richiamate
il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
Per i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, la sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista è requisito necessario di ammissibilità anche per il condannato.
dichiarato inammissibile, de plano
L'inammissibilità derivante dal difetto del requisito di sottoscrizione può essere dichiarata senza formalità procedimentali ulteriori.
condannato ... al pagamento delle spese processuali e della somma ... di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, quando non vi sia assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017
La riforma ha introdotto il requisito della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso
La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la non assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione proposti dopo il 3 agosto 2017, l'impugnazione dell'imputato o del condannato deve essere sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- La proposizione personale del ricorso, quando la legge richiede la firma del difensore cassazionista, determina l'inammissibilità del gravame senza necessità di ulteriore esame del merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella presentazione dell'impugnazione.
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