Sentenza n. 581/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1305/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 8.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o ritardata esecuzione della sentenza n. 1305/2024 del Tribunale di Bologna
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, divenuta irrevocabile. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nel corso del giudizio il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che il pagamento dovuto era intervenuto, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la liquidazione delle spese processuali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il pagamento intervenuto nel corso del giudizio aveva determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. Ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, considerato che l'adempimento era sopravvenuto rispetto alla proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 600, oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa sostanziale azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento intervenuto nelle more del processo, quando soddisfa integralmente e puntualmente la pretesa sostanziale del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la regolazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, con oneri a carico dell'amministrazione che abbia adempiuto solo dopo la proposizione del giudizio.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'intervenuto adempimento può essere dichiarato anche sulla base della dichiarazione resa in camera di consiglio dal difensore del ricorrente, quando non risulti contestato dall'amministrazione intimata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 93/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 94/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 95/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 97/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 98/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →