Ordinanza n. 9406/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del Presidente della Repubblica del 20.1.2023, avente per oggetto “Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3.3.2023 n. 53, e della tabella allegata allo stesso decreto, nella parte relativa al Comune di Mignano Monte Lungo e specificatamente laddove determina la popolazione residente in tale Comune in 2.999 abitanti; - della nota prot. 32030 del 7.3.2023 della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta di trasmissione del suddetto decreto; - del Piano generale di censimento della popolazione e delle abitazioni e dei relativi allegati, approvato dal consiglio dell'ISTAT con deliberazione CDLIII del 26.3.2018 integrato con deliberazione n. 13/2020 dl 5.11.2020 e aggiornato alla deliberazione 14/2021 del 9.6.2021; - della nota dell'ISTAT prot. 1740847 del 11.10.2022 di trasmissione al Ministro competente dei dati relativi alla popolazione legale al 31.12.2021 e dei relativi allegati; - delle risultanze delle procedure di censimento attuate da ISTAT nella parte relativa al Comune di Mignano Monte Lungo; - dei dati relativi alle attività eseguite da ISTAT in relazione al Comune di Mignano Monte Lungo; - della documentazione acquisita e utilizzata per la determinazione statistica del dato fornito per il Comune di Mignano Monte Lungo; - dei calcoli statistici e dei procedimenti di aggregazione dei dati che hanno portato alla determinazione della popolazione residente in 2.999 abitanti; - di ogni altro atto istruttorio, prodromico e successivo alla adozione del suddetto Piano generale di censimento della popolazione e delle abitazioni e all''adozione del decreto del 20.1.2023 di non si abbia notizia in relazione alla sola posizione del Comune di Mignano Monte Lungo; - della nota della Presidenza della Repubblica protocollo n. 2397 del 26.3.2023; - della nota ISTAT prot. 1354609/23 dell''11.4.2023 di parziale rigetto dell''istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente e di tutti i documenti a essa allegati; - della nota tecnica “sulla produzione dei dati del censimento permanente: la popolazione residente per genere, età, cittadinanza e grado di istruzione al 31.12.2021”; - della nota ISTAT prot. 0192775/22 del 28.1.2022 e di tutti i documenti a essa allegati; - nota tecnica “sulla produzione dei dati del censimento permanente: la stima della popolazione residente per sesso, età, cittadinanza, grado di istruzione e condizione professionale per gli anni 2018 e 2019”; per l’accertamento - del diritto del ricorrente ad accedere, visionare ed estrarre copia di tutti i documenti richiesti con istanza di accesso agli atti presentata in data 16.3.2023 alle Amministrazioni intimate e la conseguente emanazione dell''ordine di esibizione ex art. 116 comma 4 c.p.a. e/o ex art. 64 c.p.a. per l’annullamento - della nota ISTAT prot. 1354609/23 dell''11.4.2023 di parziale rigetto della medesima istanza di accesso del ricorrente del 16.3.2023 e la nota della Presidenza della Repubblica, protocollo n. 2397 del 26.3.2023; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto presidenziale che ha dichiarato perento il ricorso contro la determinazione della popolazione legale del Comune e contro il parziale rigetto dell'istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha proposto opposizione al decreto presidenziale di perenzione del ricorso, sostenendo che non sussistesse una presunzione di abbandono, poiché aveva svolto attività processuale in procedimenti distinti ma funzionalmente connessi, tra cui un giudizio di ottemperanza e il relativo appello, diretti a ottenere la documentazione necessaria per coltivare il giudizio principale. Ha dedotto che la cancellazione della causa dal ruolo, disposta all'udienza del 4 dicembre 2024 in ragione della pendenza del giudizio di ottemperanza, dovesse essere interpretata come un provvedimento qualificato, assimilabile alla sospensione, e non come un atto ordinatorio da cui decorresse il termine perentorio annuale. In subordine, ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a., assumendo che la situazione processuale fosse complessa e che l'omesso deposito dell'istanza di fissazione non fosse imputabile a negligenza.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'opposizione. Ha affermato che, in base al combinato disposto degli artt. 71 e 81 c.p.a., il processo amministrativo richiede un atto di impulso di parte anche per la prosecuzione e che l'unico atto idoneo a evitare la perenzione è l'istanza di fissazione dell'udienza, non surrogabile da altre attività processuali. Poiché la causa era stata cancellata dal ruolo il 4 dicembre 2024 e il Comune non aveva depositato entro l'anno, tenuto conto della sospensione feriale, una nuova istanza di fissazione nel medesimo giudizio, la perenzione era correttamente dichiarata. Le attività svolte nel diverso giudizio di ottemperanza e nel relativo appello non potevano rilevare, sia perché non equipollenti all'istanza richiesta, sia perché compiute in procedimenti autonomi. È stata respinta anche la richiesta di rimessione in termini: l'art. 71 c.p.a. è chiaro quanto all'incombente, al termine e alla sua non surrogabilità; inoltre, all'udienza di cancellazione il Comune era stato espressamente avvisato dell'onere di depositare l'istanza di fissazione, anche con istanza di prelievo. Il TAR ha richiamato il carattere eccezionale e di stretta interpretazione dell'errore scusabile, anche per garantire la parità delle parti nell'osservanza dei termini processuali perentori. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese di lite, oltre oneri di legge, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido.
Norme richiamate
La fissazione dell'udienza deve essere richiesta da una delle parti mediante apposita istanza entro un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo; l'istanza è l'atto di impulso necessario per la prosecuzione del giudizio e non è surrogabile da altri atti.
non sia compiuto alcun atto della procedura
Il ricorso è considerato perento quando, nel termine previsto, non sia compiuto alcun atto della procedura; il termine è evitabile, secondo il combinato disposto con l'art. 71 c.p.a., mediante la tempestiva istanza di fissazione dell'udienza.
La rimessione in termini per errore scusabile ha carattere eccezionale e deve essere applicata restrittivamente, non potendo giustificare l'inosservanza di un termine processuale chiaro quando la parte sia stata espressamente avvisata dell'incombente.
Le spese dell'opposizione al decreto di perenzione seguono la soccombenza.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, l'unico atto di impulso idoneo a evitare la perenzione è l'istanza di fissazione dell'udienza prevista dall'art. 71 c.p.a.; essa non può essere sostituita da altri atti processuali, anche se diretti a favorire la prosecuzione sostanziale della controversia.
- Il termine per il deposito dell'istanza di fissazione decorre dalla cancellazione della causa dal ruolo e non viene escluso né sospeso dalla pendenza di un distinto giudizio, anche quando quest'ultimo sia funzionalmente connesso o strumentale all'acquisizione di elementi utili per il giudizio principale.
- L'attività processuale svolta in un procedimento autonomo non costituisce atto della procedura idoneo a impedire la perenzione del giudizio principale.
- La rimessione in termini per errore scusabile, quale deroga eccezionale alla perentorietà dei termini processuali, richiede circostanze oggettive tali da giustificare l'errore e non è ammissibile quando il testo della norma sia chiaro e la parte sia stata espressamente informata dell'obbligo di depositare l'istanza di fissazione.
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