Sentenza del 13/10/2020 n. 22039 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava la violazione e falsa applicazione della L. n. 289/2002, art. 63 e della L. n. 388/2000, art. 7, comma 10: sosteneva che il credito d'imposta per le assunzioni, pur riformulato dalla L. 289/2002, doveva ritenersi soggetto al limite quantitativo previsto dalla previgente disciplina (la regola de minimis e il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio indicato dall'art. 7, comma 10 della L. 388/2000), e quindi l'atto di recupero emesso nei confronti della contribuente era corretto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la L. 289/2002, nell'aver rinnovato il regime degli incentivi, abbia mantenuto ferma la disposizione della L. 388/2000, art. 7, comma 10, che circoscrive il riconoscimento del credito d'imposta nei limiti della regola de minimis. Ha cassato la sentenza impugnata della Commissione tributaria regionale della Sicilia e ha rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, per il riesame conforme al principio di diritto enunciato, con rinvio anche sulla questione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 63
Ha ridisegnato la misura e l'estensione temporale degli aiuti ma ha mantenuto ferme, rispetto agli ambiti territoriali richiamati, le disposizioni della L. 388/2000, in particolare quelle che attengono alla regola de minimis; pertanto il nuovo credito si interpreta alla luce del richiamo alla disciplina previgente.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 7, comma 10
applicazione della regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunita' Europee n. 96/C68/06; limite massimo di lire 180 milioni nel triennio
Introduceva l'ulteriore credito d'imposta per nuove assunzioni e prevedeva espressamente l'applicazione della regola de minimis e il limite triennale, disposizione che il giudice deve considerare vincolante anche dopo la successiva disciplina.
Comunicazione della Commissione delle Comunita' Europee n. 96/C68/06 (regola de minimis)
Fornisce il criterio quantitativo di compatibilita' (de minimis) degli aiuti: aiuti di importo inferiore alla soglia non costituiscono aiuti di Stato vietati, e la norma nazionale che richiama tale comunicazione circoscrive il riconoscimento degli incentivi entro tali limiti.
Regolamento della Commissione 5 dicembre 2002, n. 2204
Non esclude l'operativita' della regola de minimis nella fattispecie: il regolamento disciplina regimi speciali ma non abroga il richiamo alla regola de minimis contenuto nella normativa nazionale quando questa riguarda aiuti di Stato alle imprese.
Decreto-Legge n. 10 del 2007, articolo 1, comma 8
"aiuti autorizzati dalla Commissione Europea o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto"
Prevede che, salvo diversa previsione normativa, gli aiuti autorizzati o rientranti in esenzioni possono operare anche se riferiti allo stesso presupposto; tuttavia questo non implica che tutte le norme successive escludano automaticamente la regola de minimis se la normativa stessa non lo stabilisce espressamente.
TFUE, articolo 108, paragrafo 4
Rilevanza del ruolo della Commissione nell'esercizio dei poteri in materia di aiuti di Stato; coesistenza fra regimi nazionali e discipline comunitarie nel controllo degli aiuti.
Massime di principio
- Quando una norma nazionale (anche successiva) richiama o mantiene espressamente disposizioni previgenti che applicano la regola de minimis, il credito d'imposta deve essere valutato nel rispetto dei limiti de minimis richiamati dalla norma originaria.
- Il richiamo normativo alla comunicazione de minimis produce un vincolo applicativo: il giudice nazionale non puo' disapplicare tale limite con la sola argomentazione che l'aiuto non sarebbe 'aiuto di Stato'.
- La presenza di regolamenti o regimi comunitari non esclude automaticamente l'applicazione della regola de minimis prevista dalla normativa nazionale, salvo che la normativa nazionale o comunitaria disponga espressamente una diversa disciplina.
- Il Decreto-Legge che menziona aiuti autorizzati o esentati non soppianta il richiamo alla regola de minimis quando la legge di riferimento prevede diversamente; occorre verifica puntuale della disciplina applicabile e dell'eventuale autorizzazione comunitaria.
- In contenziosi su crediti d'imposta con possibili eccedenze rispetto alla regola de minimis, l'Amministrazione che ha emesso l'atto può ottenere accoglimento in sede di legittimità se dimostra che la normativa applicabile circoscrive il beneficio entro i limiti de minimis; i giudici di merito devono riesaminare i fatti alla luce di questo principio.
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