Cassazione Penale, Sentenza n. 27941/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado (giudizio abbreviato). Il ricorrente lamentava difetto di motivazione e violazione di legge con riferimento a nullità connesse al suo stato di detenzione: (1) notifica del decreto di citazione in giudizio effettuata al difensore presso l'elezione di domicilio anziché essere notificata personalmente nel luogo di detenzione; (2) svolgimento del giudizio d'appello in sua assenza nonostante fosse legittimamente impedito per essere detenuto, senza che fosse disposta la sua traduzione/trasferimento.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla notifica fosse tardiva perché il difensore, in sede d'appello, non aveva eccepito la nullità e si trattava di nullità a regime intermedio che deve essere sollevata tempestivamente (art. 182, comma 2 c.p.p.). Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la doglianza relativa alla mancata traduzione e all'esame del giudizio in assenza del ricorrente, osservando che il rito abbreviato in primo grado e il conseguente rito camerale in appello presuppongono la specifica dichiarazione del ricorrente di voler comparire, dichiarazione non resa nel caso concreto; pertanto le doglianze sull'omessa traduzione e sull'impedimento non potevano avere rilievo. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa (come indicato nel dispositivo).
Norme richiamate
Norma richiamata nel testo in relazione al reato contestato; dalla sentenza emerge che il procedimento ha avuto luogo con rito abbreviato in primo grado (il richiamo è meramente fattuale nel testo).
art. 182, comma 2, primo periodo c.p.p.
La Suprema Corte interpreta questa norma nel senso che le nullità "a regime intermedio" devono essere dedotte tempestivamente nel corso del giudizio in cui la parte è presente; la mancata eccezione fa decadere la relativa doglianza in sede di legittimità.
Richiamato per le pronunce consequenziali alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso (es. condanna alle spese e adempimenti previsti dal dispositivo).
Giurisprudenza richiamata (Sez. U. n. 12778/2020; Sez. 2 n. 46638/2019; Sez. 2 n. 27245/2019)
La Corte richiama orientamenti secondo cui: (i) alcune nullità sono considerate a regime intermedio e vanno eccepite tempestivamente; (ii) il rito abbreviato in primo grado e il conseguente rito camerale in appello richiedono la specifica dichiarazione dell'imputato di voler comparire, condizione che incide sulla valutazione della rilevanza dell'assenza o della mancata traduzione.
Massime di principio
- Le nullità "a regime intermedio" (legate alla regolarità della notifica, ecc.) devono essere eccepite tempestivamente nel corso del giudizio: il mancato rilievo in appello può comportare la decadenza del motivo in sede di legittimità.
- La notifica al difensore presso elezione di domicilio, se accettata tacitamente dal difensore in udienza, può impedire la rilevazione successiva della nullità se non tempestivamente contestata.
- Nei procedimenti iniziati con rito abbreviato la partecipazione dell'imputato in appello (rito camerale) è condizionata alla specifica dichiarazione di voler comparire; in assenza di tale dichiarazione alcune doglianze sull'omessa traduzione o sull'impedimento possono risultare prive di rilievo.
- Se il ricorrente è detenuto e lamenta omissioni connesse alla sua presenza (es. mancata traduzione), è fondamentale che tali questioni siano dedotte e documentate già nel corso dei gradi di giudizio precedenti per non essere precluse in Cassazione.
- Il silenzio o la mancata eccezione del difensore in sede di merito può compromettere la valutazione successiva delle nullità, con conseguente rischio di inammissibilità o rigetto del ricorso per tardività.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somme da versare alla cassa indicata nel dispositivo): è quindi importante valutare la fondatezza e la tempestività dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.
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