Cassazione Civile, Ordinanza n. 17727/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da interventi edilizi realizzati su un muro perimetrale di un fabbricato in comproprietà tra due confinanti, asseritamente illegittimi perché in violazione delle distanze legali, delle norme sugli affacci e delle regole sulle sopraelevazioni. La proprietaria attrice chiedeva il ripristino dello stato dei luoghi e, in particolare, la chiusura di aperture praticate nel muro comune che, secondo la sua prospettazione, avrebbero creato un collegamento di fatto tra immobili contigui, configurando una servitù non consentita senza il suo consenso. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello accoglieva parzialmente il gravame e ordinava la chiusura del varco aperto nel muro perimetrale del sottotetto, ritenendo che la CTU avesse accertato un collegamento tra stabili idoneo a integrare una servitù non autorizzata e osservando altresì che la mancanza di un giunto tecnico avrebbe reso eccessivamente rigida e pericolosa la struttura. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda relativa a una seconda apertura, realizzata al primo piano, poiché la Corte territoriale aveva disposto la rimozione solo del varco del sottotetto; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere considerato la CTU circa la porta al primo piano; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite con motivazione ritenuta tautologica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato perché l’atto di appello conteneva espressamente la richiesta di chiusura di due aperture nel muro perimetrale, mentre la Corte d’appello aveva pronunciato solo su una di esse, omettendo di decidere sulla seconda. Ha richiamato il principio secondo cui l’omessa pronuncia integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e, se dedotta come error in procedendo, consente alla Corte di legittimità l’esame diretto degli atti del giudizio di merito. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l’omessa pronuncia su una domanda o su uno dei motivi di appello integra un error in procedendo deducibile in cassazione.
Costituisce il mezzo per denunciare la nullità della sentenza derivante da violazione dell’art. 112 c.p.c. e permette alla Corte di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali.
È stato invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ma il motivo è rimasto assorbito per l’accoglimento del primo.
Richiamato in relazione alla regolazione delle spese di lite, censurata dalla ricorrente.
Richiamato in relazione alla compensazione delle spese di lite, contestata come immotivata o tautologica.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia su una domanda o su uno specifico motivo di appello integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed è deducibile in cassazione come error in procedendo ex art. 112 c.p.c. e art. 360, n. 4 c.p.c.
- Quando è denunciato un error in procedendo, la Corte di cassazione può accedere direttamente agli atti di causa e verificare il contenuto dell’atto di appello per accertare se il giudice di merito abbia effettivamente omesso di pronunciarsi.
- Se il primo motivo di ricorso è accolto e determina la cassazione con rinvio, gli ulteriori motivi possono restare assorbiti, senza necessità di esame nel merito da parte della Corte di legittimità.
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