Sentenza n. 4857/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione Seconda, 22 aprile 2025, n. 740, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di decadenza dalla licenza per il servizio di noleggio con conducente, adottato per mancanza di una rimessa nel territorio del Comune che aveva rilasciato l’autorizzazione, e successivo atto SUAP di presa d’atto della decadenza
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha impugnato la sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro la decadenza dalla licenza NCC. Ha dedotto, anzitutto, il difetto di motivazione della sentenza e l’erronea interpretazione dell’art. 3, comma 3, della legge n. 21 del 1992, sostenendo che la disponibilità di una rimessa nel Comune di Firenze fosse sufficiente, poiché tale Comune appartiene alla medesima Città metropolitana del Comune di Scarperia e San Piero. Ha inoltre sostenuto che il trasferimento della rimessa fosse giustificato dall’impossibilità di reperire spazi adeguati nel Comune autorizzante e dalla sostanziale unità funzionale e territoriale dell’area metropolitana. Sono state poi dedotte questioni di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 16 e 41 Cost., nonché il contrasto della disciplina nazionale con gli artt. 49 e 101 TFUE, con richiesta di disapplicazione della normativa interna o di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, ritenendo infondato il primo motivo e manifestamente infondate le questioni costituzionali e infondati i rilievi di diritto europeo. L’art. 3, comma 3, della legge n. 21 del 1992 impone che la sede operativa e almeno una rimessa siano situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione; le rimesse situate in altri Comuni della medesima provincia o area metropolitana sono ammesse soltanto come ulteriori rimesse. Poiché era incontestata l’assenza di una rimessa nel Comune autorizzante, la decadenza risultava legittima. Il riferimento all’area metropolitana non elimina il requisito della rimessa nel Comune che ha rilasciato la licenza, ma consente soltanto l’apertura di ulteriori rimesse negli altri Comuni dell’area. Il vincolo territoriale è stato ritenuto coerente con la natura locale del servizio NCC e con la sua funzione complementare e integrativa rispetto al servizio taxi. L’art. 11 della legge n. 21 del 1992, consentendo che il prelevamento e l’arrivo dell’utente avvengano anche fuori provincia o area metropolitana, disciplina le modalità di svolgimento del servizio e non incide sull’obbligo organizzativo relativo alla rimessa. La sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2020 non ha eliminato il vincolo territoriale, ma lo ha temperato sotto altri profili. È stata esclusa anche la violazione della libertà di stabilimento, poiché il requisito della rimessa costituisce un requisito oggettivo dell’attività, non discriminatorio rispetto alla cittadinanza o alla sede legale dell’operatore, ed è giustificato da finalità pubblicistiche e territoriali. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 15 gennaio 1992, n. 21
La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti […]
La sede operativa e almeno una rimessa devono trovarsi nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione; le rimesse in altri Comuni della medesima provincia o area metropolitana sono ammesse solo come ulteriori e non sostitutive della rimessa principale.
art. 11, comma 3, l. 15 gennaio 1992, n. 21
Il noleggiatore può utilizzare ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione
La disposizione amplia la possibilità di localizzare ulteriori rimesse nell’area territoriale indicata, senza derogare all’obbligo di disporre di una rimessa nel Comune autorizzante.
art. 11, comma 4, l. 15 gennaio 1992, n. 21
Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione
La libertà del luogo di prelevamento e di arrivo riguarda le modalità operative del servizio e non elimina il requisito della rimessa nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
art. 49 TFUE
La disciplina della rimessa nel Comune autorizzante non viola la libertà di stabilimento, poiché configura un requisito oggettivo dell’attività, non discriminatorio e giustificato da finalità pubblicistiche connesse alla dimensione locale del servizio.
art. 101 TFUE
Il motivo fondato sul contrasto con la disciplina europea della concorrenza è stato disatteso insieme alle ulteriori censure di diritto dell’Unione; il testo non enuncia una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 3 Cost.
La previsione del collegamento territoriale con il Comune autorizzante non è stata ritenuta irragionevole o discriminatoria.
art. 16 Cost.
Il vincolo territoriale relativo alla rimessa non è stato ritenuto lesivo della libertà di circolazione dell’utenza.
art. 41 Cost.
Il requisito territoriale non è stato ritenuto lesivo della libertà di iniziativa economica, essendo funzionale alla natura e alle finalità pubblicistiche del servizio NCC.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 21 del 1992, il titolare di un’autorizzazione per il servizio NCC deve mantenere la sede operativa e almeno una rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione; la disponibilità di una rimessa in altro Comune della medesima provincia o area metropolitana non è sostitutiva, ma può valere esclusivamente come rimessa ulteriore.
- Il riferimento alla provincia o all’area metropolitana amplia la possibilità di disporre di ulteriori rimesse e non trasforma il territorio dell’area vasta in un unico ambito alternativo al Comune autorizzante.
- La facoltà di effettuare il prelevamento e accompagnare l’utente anche fuori dalla provincia o dall’area metropolitana, prevista dall’art. 11 della legge n. 21 del 1992, disciplina le modalità di svolgimento del servizio e non incide sull’obbligo organizzativo di disporre della rimessa nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
- Il vincolo territoriale del servizio NCC è coerente con la sua dimensione locale e con la funzione complementare e integrativa rispetto al servizio taxi; la disciplina non è incompatibile con la libertà di stabilimento quando il requisito della rimessa costituisce un requisito oggettivo dell’attività, non discriminatorio e giustificato da finalità pubblicistiche.
- La violazione dell’obbligo di disporre di una rimessa nel Comune autorizzante può legittimare la decadenza dall’autorizzazione NCC, anche quando il titolare disponga di una rimessa in altro Comune appartenente alla stessa area metropolitana.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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