Sentenza del 10/01/2022 n. 384 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento per omesso pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità relativa al 2011, riguardante segnali/mezzi indicativi posti nei parcheggi interni all'aeroporto (posti auto assegnati alla società di noleggio). La ricorrente sosteneva che i cartelli non svolgevano funzione pubblicitaria bensì esclusivamente informativa/direzionale verso clienti che avevano già sottoscritto il contratto di noleggio. Venivano anche dedotte questioni relative all'applicabilità di esenzioni (insegne di esercizio) e alla legittimazione passiva della concessionaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che le insegne collocate nell'area di parcheggio riservata ai clienti svolgessero funzione meramente informativa/direzionale e non costituissero mezzi pubblicitari imponibili. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della società W. R. S.p.A. Ha inoltre condannato la resistente al pagamento delle spese di giudizio (Euro 1.600,00 per compensi + Euro 200,00 per esborsi e spese). Le altre censure sono state assorbite.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5
Definisce il presupposto dell'imposta nella diffusione di messaggi pubblicitari attraverso comunicazioni visive/acustiche in luoghi pubblici o percepibili da essi e rileva i messaggi diffusi per promuovere domanda o migliorare l'immagine. La Corte ha interpretato la norma nel senso che, se il messaggio è destinato a un target ristretto (clienti già acquisiti) e si limita a indicare il luogo/pertinenze dell'attività, manca l'astratta possibilità di raggiungere un numero indeterminato di destinatari e quindi non è imponibile.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12
Citato nella prima censura: la Corte ha ritenuto che la qualificazione del mezzo come pubblicitario va valutata in concreto sulla base funzione e ubicazione; l'articolo è stato considerato nel contesto dell'interpretazione dell'art.5.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, lett. e)
Richiamato nel giudizio di merito dalla Commissione Tributaria Regionale in relazione a ipotetiche esenzioni (es. attività di noleggio con conducente). La Corte ha osservato che l'eccezione non era provata e comunque non pertinente alla fattispecie, ma non ha ritenuto applicabile quell'ipotesi di esclusione nel caso in esame.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1-bis
Norma che tutela le insegne di esercizio; la ricorrente aveva chiesto il beneficio per le insegne collocate nella sede/pertinenze. La Corte ha richiamato il principio secondo cui segnali che servono solo a trasmettere un'informazione (insegne di esercizio) non sono soggetti a imposizione e ha ritenuto applicabile tale criterio ai cartelli nei parcheggi riservati.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 6
Richiamato nella terza doglianza in relazione alla legittimazione passiva. La questione è stata assorbita dalla decisione sul primo motivo; in generale la giurisprudenza valuta la legittimazione in funzione di chi ha materialmente posto in opera i mezzi pubblicitari.
Riferimento civile richiamato nella terza doglianza (contrattualistica/subconcessione) relativo alla concluzione e contenuto dei contratti; la Corte non ha ritenuto necessario approfondire la questione dopo aver deciso sul merito fiscale.
Cass. n. 13824/2005
Precedente di legittimità richiamato per il principio che vanno escluse dall'imposizione le insegne che servono soltanto a trasmettere un'informazione (insegne d'esercizio) e non hanno funzione pubblicitaria promozionale.
Cass. n. 9490/2018 e n. 29089/2018
Giurisprudenza più recente richiamata a sostegno dell'idea che la funzione informativa/direzionale prevale e giustifica l'esclusione dall'imposizione quando i mezzi sono collocati in aree riservate e sono adeguati alla mera indicazione del luogo.
Massime di principio
- Se un cartello o insegna è collocato in un'area chiusa o riservata (es. parcheggio interno assegnato ai clienti) e serve prevalentemente a indirizzare clienti che hanno già stipulato un contratto, si può qualificare come insegna informativa/direzionale e non come mezzo pubblicitario imponibile.
- Per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità rileva non solo la presenza di un marchio, ma la concreta funzione del messaggio (promozionale/di immagine vs informativa) e la sua capacità oggettiva di raggiungere un numero indeterminato di destinatari.
- La valutazione deve essere fattuale e circostanziata: elementi utili sono accessibilità dell'area (pubblica o riservata), destinatari prevedibili (indeterminati vs clientela già acquisita), dimensioni e visibilità del mezzo, contenuto del messaggio e sua collocazione rispetto alla sede dell'attività.
- Le insegne di esercizio e i segnali meramente informativi, conformi alle dimensioni previste e collocati nella sede o nelle pertinenze dell'attività, possono fruire dell'esclusione prevista dalle norme e dalla giurisprudenza consolidata.
- L'onere di provare la natura pubblicitaria e l'effettiva idoneità a raggiungere un pubblico indeterminato grava, in concreto, sull'amministrazione impositiva; in assenza di tali elementi favorevoli all'imposizione, il giudice può escludere il tributo.
- La legittimazione passiva va valutata in base a chi ha materialmente posto in opera i mezzi pubblicitari o ha la disponibilità dell'area; tuttavia, la questione può essere assorbita se il mezzo non è imponibile per funzione/ubicazione.
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