Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23869/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo di una procedura di prevenzione per un credito di lavoro dipendente, pari a euro 14.578,79 oltre accessori, relativo a retribuzioni asseritamente non corrisposte per il periodo novembre 2019-aprile 2020. Il credito era stato escluso in sede di verifica dello stato passivo dal Tribunale, che ne aveva ritenuto la strumentalità all’attività illecita complessivamente attribuita al proposto e alla società confiscata, oltre a dubitare della buona fede della creditrice. Con il ricorso per cassazione la interessata deduceva violazione dell’art. 52 d.lgs. 159/2011 e vizio di motivazione, sostenendo che: il lavoro era stato effettivamente prestato; il credito era sorto dopo la cessazione del periodo di pericolosità sociale del proposto, morto nel dicembre 2018; il sequestro era intervenuto solo nel maggio 2020, quindi dopo il sorgere del credito; non vi era un diverso provvedimento che ampliasse il perimetro della pericolosità; la società era stata poi iscritta tra quelle non più soggette a infiltrazioni mafiose; era provata la buona fede e l’affidamento della ricorrente. Il Procuratore generale chiedeva il rigetto, osservando che il rapporto di lavoro era cessato prima dell’apposizione del vincolo di prevenzione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto corretta la sequenza procedurale prevista dall’art. 59 d.lgs. 159/2011 e ha affermato che il requisito cronologico di cui all’art. 52 risultava rispettato, poiché il sequestro era successivo al sorgere del credito. Tuttavia, ha escluso che la motivazione del Tribunale fosse mancante o apparente quanto alla strumentalità del credito e alla buona fede. In particolare, ha valorizzato il fatto che la ricorrente aveva consentito l’intestazione fittizia delle quote sociali per dissimulare la riconducibilità della società al proposto; che la società era già stata qualificata in via definitiva come impresa mafiosa, costituita e amministrata dal proposto e avvantaggiata dal collegamento mafioso; e che tale natura non cessava per effetto dell’interdittiva e del decesso del proposto, almeno con riguardo al rapporto di lavoro, che risultava inserito nel quadro complessivo di dissimulazione della proprietà e della gestione. Ha inoltre rilevato che, al momento della maturazione dei compensi, era comunque pendente la proposta di applicazione della misura patrimoniale, circostanza nota alla ricorrente quale terza interessata. Conclusione: nessun diritto all’ammissione del credito al passivo della prevenzione.

Norme richiamate

  • art. 59 d.lgs. n. 159/2011

    "Art. 59. Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo... Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale... All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione"

    Norma meramente processuale: disciplina il procedimento di verifica del passivo nel procedimento di prevenzione, l’opposizione dei creditori esclusi e la ricorribilità per cassazione del decreto del tribunale.

  • art. 52 d.lgs. n. 159/2011

    "La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi... ove ricorrano le seguenti condizioni: ... che il credito non sia strumentale all'attività illecita... sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento"

    Per il riconoscimento del credito del terzo sono necessari, oltre alla data certa anteriore al sequestro, la non strumentalità del credito all’attività illecita e la prova della buona fede e dell’inconsapevole affidamento del creditore.

  • art. 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato come base della pericolosità sociale del proposto nel procedimento di prevenzione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione, il credito del terzo può essere ammesso al passivo solo se, oltre ad avere data certa anteriore al sequestro, non risulti strumentale all’attività illecita e il creditore provi la propria buona fede e il proprio inconsapevole affidamento.
  • La verifica della buona fede non può prescindere dal contesto concreto: rilevano i rapporti personali e patrimoniali tra creditore e proposto, la conoscenza della proposta di misura patrimoniale e il ruolo assunto dal terzo nella dissimulazione della riconducibilità del bene o dell’attività al soggetto pericoloso.
  • La natura illecita o mafiosa di un’impresa, una volta accertata in modo definitivo, non viene meno automaticamente per il solo sopraggiungere dell’interdittiva o per la morte del proposto, se il rapporto dedotto resta inserito nel quadro di occultamento della proprietà e della gestione.
  • La motivazione del giudice di merito non è apparente quando indichi, anche sinteticamente ma in modo comprensibile, gli elementi fattuali che escludono buona fede e non strumentalità del credito.
  • Nel giudizio di cassazione avverso il decreto reso sull’opposizione allo stato passivo della prevenzione, il sindacato resta limitato alla correttezza giuridica e alla coerenza logica della motivazione, non potendo tradursi in una nuova valutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConfisca di prevenzione
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.