Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19903/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto due motivi: 1) contestazione dell'utilizzabilità, a fini probatori, di una "integrazione di denuncia-querela" del 29/07/2016 la cui sottoscrizione risultava autenticata dall'avv. Giannoccaro senza che questi fosse contemporaneamente nominato difensore di fiducia della persona offesa; 2) vizio di motivazione per l'ammissione della querela/integrazione (23/07/2016 e 29/07/2016) nonostante l'opposizione della difesa, con l'ulteriore censura che l'integrazione farebbe riferimento a un episodio del 01/06/2016 mentre i fatti del processo si sarebbero verificati il 22/07/2016, incidendo sulla responsabilità per il reato di minacce.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: i reati erano perseguibili d'ufficio per l'uso di armi improprie (bastone e pezzo di ferro), l'atto integrativo del 29/07/2016 era stato acquisito in dibattimento con l'accordo delle parti e quindi pienamente utilizzabile ai fini probatori (come ammesso dalla difesa stessa), la nomina dell'avv. Giannoccaro come difensore della parte offesa risultava dagli atti e la Corte territoriale ha dato decisivo valore probatorio alla testimonianza della persona offesa e alla certificazione medica delle lesioni. Conseguentemente è stato confermato l'esito del giudizio di merito (con la pronuncia di condanna originaria in ordine ai reati contestati e il riconoscimento del diritto al risarcimento alla parte civile come deciso in sede di merito). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020)

    richiamata come base normativa per il trattamento del procedimento in forma cartolare (modalità di trattazione del procedimento)

  • art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021, n. 228 (conv. L. 25/02/2022, n. 15)

    ulteriore norma che consente la trattazione cartolare del procedimento, richiamata in combinato con il d.l. 137/2020

  • art. 493, comma 3, cod. proc. pen.

    norma richiamata per l'acquisizione agli atti, con accordo delle parti, di atti come l'integrazione della denuncia-querela, consentendone l'utilizzo a fini probatori

  • artt. 511 e 526, cod. proc. pen.

    richiamati per affermare la piena utilizzabilità a fini probatori degli atti acquisiti con l'accordo delle parti (regime probatorio degli atti acquisiti)

  • art. 616, cod. proc. pen.

    norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per la colpa nella formulazione dei motivi, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Se un atto dichiarativo (es. integrazione di denuncia-querela) è acquisito agli atti con l'accordo delle parti, esso è pienamente utilizzabile a fini probatori conformemente agli artt. 511 e 526 c.p.p.
  • La perseguibilità d'ufficio, determinata dall'uso di armi improprie, rende ininfluente la caratterizzazione dell'atto come condizione di procedibilità rispetto alla utilizzazione in dibattimento di dichiarazioni e integrazioni della querela
  • La presenza della firma di un avvocato su un'integrazione di denuncia/querela non esclude la utilizzabilità dell'atto se dagli atti risulta la nomina dello stesso come difensore della parte offesa o se l'acquisizione è avvenuta con il consenso delle parti
  • La valutazione della responsabilità può fondarsi in modo decisivo sulla testimonianza della persona offesa e su riscontri obiettivi (es. certificazioni mediche), e un ricorso che non affronti specificamente e punto per punto le argomentazioni che il giudice di merito ha posto a fondamento della decisione rischia di essere dichiarato inammissibile o manifestamente infondato
  • I ricorsi in cassazione formulati con motivi generici o che non confrontano le argomentazioni della sentenza impugnata possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.