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Ordinanza

Ordinanza n. 2068/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) dell’ordinanza dirigenziale di demolizione n. 220 del 26 aprile 2026, emessa dal Comune di Ercolano - Settore Gestione del Territorio, ai sensi dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380 del 2001; b) del provvedimento del Comune di Ercolano - Settore Gestione del Territorio prot. n. 24639 del 14 aprile 2026, recante il rigetto dell’istanza di condono prot. n. 9670 del 24 febbraio 1995, fascicolo 897/bis; c) della Relazione di sopralluogo prot. n. 4703 del 22 gennaio 2026; d) della comunicazione del Comune di Ercolano - Settore Gestione del Territorio Servizio Abusivismo e Condoni edilizi prot. n. 28445 del 29 aprile 2026, avente a oggetto “Provvedimento di rigetto n. 24639 del 14/04/2026 (notificato il 16/04/2026) dell’istanza di condono prot. n. 9670 del 24/02/1995 – Istanza di annullamento/revoca. Riscontro”; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché ignoto;

Giustizia amministrativa202603823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di condono edilizio e conseguente ordinanza di demolizione delle opere abusive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari dell'immobile)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale di rigetto dell’istanza di condono edilizio presentata nel 1995, l’ordinanza dirigenziale di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, la relazione di sopralluogo e gli ulteriori atti connessi. In sede cautelare hanno dedotto il grave e irreparabile pregiudizio derivante dal permanere dell’obbligo di demolizione e dal conseguente possibile procedimento di acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro il rigetto del condono o contro gli atti presupposti, limitandosi a rilevare la necessità di acquisire la comunicazione di avvio del procedimento richiamata nel provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti impugnati relativamente all’obbligo di demolizione, così da consentire la decisione di merito re adhuc integra. La sospensione è stata disposta in considerazione del pregiudizio grave e irreparabile prospettato dai ricorrenti e del bilanciamento degli interessi contrapposti. Il Collegio ha ritenuto che le questioni dovessero essere approfondite nella sede di merito e ha ordinato al Comune di Ercolano di depositare la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 15532 del 4 marzo 2026, richiamata nelle premesse del provvedimento impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. È stata fissata l’udienza pubblica del 3 marzo 2027; le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’ordinanza comunale di demolizione delle opere abusive.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della tutela cautelare richiesta e concessa dal TAR.

Massime di principio

  • In presenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione di un obbligo di demolizione e dal conseguente possibile procedimento di acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente l’efficacia degli atti impugnati limitatamente all’obbligo demolitorio, all’esito del bilanciamento degli interessi contrapposti.
  • Quando le questioni dedotte contro il rigetto di un’istanza di condono edilizio e contro la conseguente ordinanza di demolizione richiedono un approfondimento incompatibile con la fase cautelare, il giudice può riservarne la definizione alla sede di merito e disporre acquisizioni istruttorie sugli atti richiamati nel provvedimento impugnato.
  • La sospensione cautelare può essere modulata nei limiti necessari a preservare l’utilità della decisione di merito, senza necessariamente estendersi indistintamente a tutti gli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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