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Sentenza

Sentenza del 02/02/2016 n. 10 - Comm. Trib. II grado di Trento

ACCORDI DI COASSICURAZIONE - COMMISSIONI DI DELEGA - OPERAZIONE ASSICURATIVA IN SENSO STRETTO - MANDATO CON RAPPRESENTANZA - ESENZIONE IVA.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Le commissioni di delega sono state riconosciute come operazioni esenti da IVA. L’esenzione è stata ritenuta applicabile sia direttamente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto prestazioni funzionali e necessarie all’attività assicurativa, sia ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 9, in quanto prestazioni derivanti da un mandato con rappresentanza relativo a operazioni assicurative.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il trattamento IVA delle commissioni di delega corrisposte nell’ambito di accordi di coassicurazione. Si doveva stabilire se le prestazioni svolte dalla delegataria fossero riconducibili a operazioni assicurative in senso stretto, esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, oppure a prestazioni imponibili. È stato ritenuto che tali attività fossero necessarie e indispensabili per l’attività assicurativa, producendo effetti diretti sulla posizione della delegataria, dell’assicurato e delle coassicuratrici. Inoltre, l’accordo di coassicurazione è stato qualificato come mandato con rappresentanza, rendendo applicabile anche l’art. 10, comma 1, n. 9, relativo alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione connesse alle operazioni assicurative.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 633 del 1972

    Prevede l’esenzione IVA per le operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio. La norma è stata interpretata in senso sostanziale, includendo le prestazioni della delegataria che risultano necessarie e indispensabili alla realizzazione dell’attività assicurativa e producono effetti giuridici diretti nell’ambito del rapporto assicurativo.

  • Art. 10, comma 1, n. 9, D.P.R. n. 633 del 1972

    Prevede l’esenzione IVA per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio. È stato ritenuto applicabile perché l’accordo di coassicurazione presenta natura di mandato con rappresentanza.

Massime di principio

  • Nel valutare l’esenzione IVA di una prestazione assicurativa occorre considerare la sua funzione concreta e il collegamento diretto con l’operazione assicurativa, non soltanto la denominazione contrattuale o contabile del compenso.
  • Le attività svolte dalla delegataria nell’ambito della coassicurazione possono beneficiare dell’esenzione quando sono necessarie alla gestione del rapporto assicurativo e producono effetti giuridici per l’assicurato e per le imprese coassicuratrici.
  • L’esenzione può operare sia perché la prestazione è parte integrante dell’operazione assicurativa, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 2, sia perché costituisce un’attività di mandato, mediazione o intermediazione direttamente riferita a un’operazione assicurativa, ai sensi del n. 9.
  • La qualificazione dell’accordo di coassicurazione come mandato con rappresentanza può essere decisiva per applicare il regime di esenzione alle commissioni di delega.
  • Per situazioni analoghe è necessario verificare concretamente il contenuto delle attività svolte, il loro effetto giuridico e il nesso funzionale con il contratto assicurativo; non è sufficiente che la prestazione sia resa da un’impresa assicurativa o sia denominata commissione di delega.

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