Cassazione Civile, Ordinanza n. 27090/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiati)
La controversia
I proprietari di un’autovettura avevano agito per il risarcimento dei danni lamentati a seguito di un sinistro asseritamente causato da un difetto di costruzione del veicolo, chiamando in giudizio due società. In primo grado la domanda era stata accolta. La società International Auto s.r.l., rimasta contumace, aveva poi impugnato la decisione deducendo la nullità o inesistenza della notifica dell’atto di citazione introduttivo. Il Tribunale aveva accolto l’eccezione e dichiarato nulla la sentenza di primo grado nei soli confronti della società, ritenendo la notificazione inesistente perché eseguita in Roma senza indirizzo specifico, a persona fisica, nonostante il destinatario fosse una società, e con sottoscrizione di soggetto non identificato. I danneggiati hanno quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 145 e 149 c.p.c. e dell’art. 7 L. 890/1986, oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la notifica era invece stata eseguita presso la sede legale della società, con indirizzo completo, a mani di persona addetta alla ricezione e quindi ritualmente effettuata.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha accertato, sulla base della documentazione richiamata e allegata nel rispetto dell’art. 366, n. 6, c.p.c., che la notifica era stata effettuata a mezzo servizio postale presso la sede legale della società, con indirizzo completo, ed era stata consegnata a persona addetta alla ricezione, sottoscrittasi per accettazione. Ha quindi affermato che il giudice d’appello non aveva applicato il principio secondo cui è valida la notificazione di un atto a una persona giuridica presso la sede mediante servizio postale, purché consegnata a soggetto abilitato a riceverla. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata in relazione e ha rinviato al Tribunale di Ascoli Piceno in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La Corte rileva che il motivo è supportato da documentazione indicata e allegata nel rispetto dell’onere di specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
Per la notificazione alle persone giuridiche, la norma prevede modalità alternative da tentarsi prioritariamente: presso la sede sociale a mani del rappresentante o di persona incaricata/addetta, oppure alla persona fisica rappresentante con le modalità previste dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.; solo in via residuale operano altre forme.
Richiamato insieme alla disciplina della notificazione a mezzo posta, ritenuta valida se eseguita presso la sede della persona giuridica con consegna a soggetto abilitato.
art. 7 L. 20 novembre 1986, n. 890
Richiamato per sostenere la validità della notifica a mezzo posta secondo le regole della legge sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
Massime di principio
- La notificazione di un atto a una persona giuridica è valida se eseguita presso la sede legale con consegna a persona incaricata o addetta a riceverla, anche a mezzo del servizio postale, quando la relata e la documentazione diano conto dell’indirizzo e del soggetto consegnatario.
- L’inesistenza della notificazione non può essere affermata quando dagli atti risulti una consegna presso la sede del destinatario sociale a soggetto abilitato a ricevere il piego, poiché in tal caso si realizza la conoscenza legale dell’atto o comunque la messa della parte in condizione di partecipare al giudizio.
- In tema di notificazioni alle persone giuridiche, l’art. 145 c.p.c. impone un ordine di modalità da rispettare prioritariamente; il giudice deve verificare se la notifica sia stata ritualmente eseguita presso la sede sociale prima di ricorrere a soluzioni residuali.
- Nel giudizio di cassazione, la censura relativa a un errore nella valutazione della notificazione può essere scrutinata se il ricorso indica specificamente i documenti su cui la doglianza si fonda, in conformità all’art. 366, n. 6, c.p.c.
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