Cassazione Civile, Ordinanza n. 17197/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un creditore, munito di ordinanza di assegnazione di crediti resa all'esito di una procedura di espropriazione presso terzi, aveva intimato precetto a una società terzo pignorato per il pagamento di una somma. La società aveva proposto opposizione all'esecuzione deducendo l'estinzione del credito per avvenuto pagamento. Il giudice di pace aveva accolto solo parzialmente l'opposizione e compensato le spese; in appello, il tribunale aveva invece dichiarato l'incompetenza del giudice di pace in favore del tribunale in funzione di giudice del lavoro e aveva compensato le spese di entrambi i gradi. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il giudice di merito compensato le spese sulla base di ragioni generiche e non riconducibili alle "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dalla norma, ossia la natura "in rito" della decisione e la peculiarità delle questioni trattate.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittima la compensazione delle spese disposta dal giudice di appello, perché motivata con formule generiche e tautologiche, non idonee a integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. Ha quindi cassato la decisione impugnata limitatamente al capo sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito regolando nuovamente le spese: ha ravvisato gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese dell'intero giudizio di merito e del giudizio di legittimità, valorizzando l'assoluta novità e l'obiettiva opinabilità della questione di competenza.
Norme richiamate
richiamato come regola della soccombenza nella liquidazione delle spese di lite.
consente la compensazione, totale o parziale, delle spese solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da specificare puntualmente; formule generiche o apparenti non sono sufficienti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
richiamato per il rito camerale e il deposito dell'ordinanza.
richiamato in relazione all'ordinanza di assegnazione di crediti che costituiva il titolo esecutivo.
evocato per delimitare l'ambito della competenza del giudice del lavoro nelle opposizioni esecutive, circoscrivendolo alle ipotesi in cui si controverta su diritti immediatamente nascenti da un rapporto di lavoro.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite, dopo la riforma e la pronuncia della Corte costituzionale, è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitate in modo specifico e controllabile dal giudice.
- Non sono idonee a giustificare la compensazione espressioni generiche o di stile, come il richiamo alla particolarità della vicenda, alla natura della decisione o alla peculiarità delle questioni trattate.
- Il giudizio di legittimità può verificare l'idoneità astratta delle ragioni poste a base della compensazione delle spese, trattandosi di un giudizio di diritto fondato su norme giuridiche.
- La soccombenza può sussistere anche quando la decisione abbia contenuto meramente processuale o in rito; perciò la sola natura processuale della pronuncia non basta, di per sé, a fondare la compensazione delle spese.
- Quando la Corte cassa senza rinvio sul capo delle spese, può provvedere direttamente alla loro regolazione nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
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