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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26712/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduce l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e contesta la qualificazione del ricorrente come fornitore di cocaina: la scritta "Dom" nel libro mastro sarebbe ambigua e potrebbe indicare un debito, la somma riportata (<2.000 euro) sarebbe compatibile con acquisto per uso personale, mancherebbero filmati chiari di cessione e le intercettazioni e i fotogrammi estrapolati dalla discarica non proverebbero la fornitura. Si sostiene altresì che le conversazioni e i tempi degli incontri (es. fornitura del 22/11/2023) non dimostrerebbero un collegamento univoco con La Greca; infine la difesa ha prodotto in sede di motivi aggiunti un filmato che, secondo la difesa, dimostrerebbe ricezione di modica quantità per uso personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi: intercettazioni numerose, incontri ripetuti e brevi tra La Greca e il capo dell'associazione (verificati anche con GPS), la contestazione della dicitura "Dom" ritenuta riferibile al ricorrente per mancanza di alternative, e la segnalazione che gli operatori di polizia avevano direttamente percepito condotte di ricezione di denaro e cessione il 05/12/2023. La Corte ha altresì ritenuto inammissibili i motivi aggiunti poiché introducono per la prima volta in cassazione il filmato che si chiedeva di esaminare. Conseguentemente il ricorso non ha effetto sull'ordinanza impugnata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Fondamento dell'impugnazione del provvedimento cautelare al Tribunale del riesame; la Corte ricorda che la valutazione sulle misure cautelari è soggetta a limiti in sede di legittimità e che la cassazione può verificare solo l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione

  • artt. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla responsabilità penale concorrente (concorso di persone nel reato) nell'ambito dell'associazione dedita al narcotraffico

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma del testo unico sugli stupefacenti relativa all'illecito penale di cui è accusato il ricorrente (traffico/cessione di sostanze stupefacenti)

  • Giurisprudenza Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 (Mazzelli)

    Principio richiamato dalla Corte: nel giudizio di cassazione avverso provvedimenti cautelari la verifica è limitata all'adeguatezza della motivazione ai canoni logici e giuridici; non è consentito in questa sede riemettere una diversa valutazione delle stesse circostanze valutate dal giudice di merito

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari il controllo è limitato: si verifica solo la sussistenza di motivazione carente, illogica o in violazione di norme; non è consentito un ricontrollo libero delle valutazioni probatorie già operate dal giudice di merito
  • Più elementi convergenti (intercettazioni, rilevazioni GPS, incontri brevi e ripetuti, osservazioni dirette della polizia) rafforzano la valutazione indiziaria e possono legittimare la misura cautelare anche in assenza di un filmato esplicito della cessione
  • Annotazioni contabili o scritture (es. diciture tipo "Dom") possono essere ritenute riferibili a un indagato in mancanza di alternative concrete e assumere valore indiziario se inserite in un quadro probatorio coerente
  • Prove nuove (filmati, documenti) introdotte per la prima volta in cassazione sono, di regola, inammissibili; tali mezzi dovevano essere proposti e valutati in sede di merito o nel riesame
  • La difesa che prospetta interpretazioni alternative dei fatti (es. che il soggetto fosse acquirente e non fornitore) deve dimostrare, non solo formulare dubbi, l'esistenza di elementi concreti che impossibilitino la valutazione alternativa del giudice di merito

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