Cassazione Penale, Ordinanza n. 16201/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata restava dunque ferma quanto alla condanna per evasione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione, deducendo due censure: da un lato il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità; dall'altro l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi erano del tutto privi di specificità, perché non indicavano in modo puntuale né le ragioni di diritto né i dati di fatto idonei a sorreggere le doglianze.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato per cui vi era stata condanna in appello; la decisione non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a prenderne atto.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a formulare censure generiche o meramente assertive, senza indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento delle doglianze.
- Il vizio di motivazione e la doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche devono essere articolati con specificità; in difetto, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza esaminare il merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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