Ordinanza n. 12635/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'ottemperanza alla sentenza n. 3925/2022 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Redavid, resa all'esito del giudizio di cui al r.g. n. 3562/2021, pubblicata in data 25/06/2022, notificata in data 09/08/2022, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, della quale è chiesta l'ottemperanza
Esito
La controversia
È stato proposto un ricorso per l'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, dichiarata passata in giudicato. Dal testo non emergono in dettaglio né il contenuto delle statuizioni della sentenza da eseguire né le specifiche censure formulate dalla ricorrente. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione una relazione documentata sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte in giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ai sensi degli artt. 63, comma 1, e 64, comma 3, c.p.a., ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che dovrà depositare una relazione documentata sui fatti di causa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il mancato, tardivo o insufficiente adempimento potrà essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. La trattazione del merito è stata rinviata alla camera di consiglio del 26 gennaio 2027.
Norme richiamate
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili al giudizio.
Posto a fondamento del potere del giudice di acquisire elementi istruttori necessari ai fini della decisione.
Richiamato quale base del potere istruttorio esercitato dal giudice.
Il mancato, tardivo o insufficiente espletamento dell'incombente istruttorio può essere valutato dal giudice ai sensi e per gli effetti della disposizione.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili al giudizio.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili al giudizio.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili al giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, quando gli elementi acquisiti non sono sufficienti per decidere, il giudice può ordinare all'amministrazione resistente il deposito di una relazione documentata sui fatti di causa e sulle censure dedotte, fissando un termine perentorio per l'adempimento.
- Il mancato, tardivo o insufficiente adempimento dell'incombente istruttorio può essere valutato dal giudice secondo l'art. 64, comma 4, c.p.a., ai fini della decisione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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