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Sentenza

Sentenza del 07/02/2023 n. 146 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione d'appello ha respinto l'appello dell'Agenzia confermando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto il ricorso di TIZIO e CAIA. Il Collegio ha ritenuto che la clausola penale nel caso concreto non abbia natura autonoma rispetto al contratto di locazione (essendo inerente a causa e contenuto del contratto) e perciò non costituisca negozio autonomo ai fini fiscali. Spese del grado compensate.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro (euro 200) e imposta di bollo (euro 96), con sanzioni e interessi, relativo a un contratto di locazione contenente una clausola penale (art.25). L'Ufficio sosteneva che la clausola penale fosse accessoria e non autonoma ma comunque assoggettabile a imposte; i contribuenti avevano ottenuto l'accoglimento del ricorso in primo grado.

Norme richiamate

  • D.P.R. 131/1986

    Applicata per valutare la rilevanza fiscale della clausola penale in quanto non autonoma rispetto al contratto principale; la Commissione ha ritenuto che, essendo la clausola dipendente dalla causa e dal contenuto del contratto di locazione, non debba essere trattata come negozio autonomo ai fini dell'imposizione fiscale prevista dal D.P.R.

  • Codice civile

    Richiamato quale parametro sostanziale: la clausola penale predetermina l'ammontare del risarcimento in caso di inadempimento, ma ciò non è stato ritenuto sufficiente a conferirle autonomia negoziale rispetto al contratto di locazione

  • Clausola contrattuale

    art.25 del contratto di locazione (clausola penale)

    Nel caso esaminato la clausola penale è stata qualificata come pattuizione accessoria e intrinsecamente dipendente dal rapporto locatizio, non autonoma ai fini dell'imposizione separata di imposte di registro e bollo

Massime di principio

  • Una clausola penale inserita in un contratto di locazione è frequentemente considerata accessoria e non autonoma quando la sua essenza e ragione dipendono dal contenuto e dalla causa del contratto principale; in tali casi non va qualificata come negozio autonomo ai fini fiscali.
  • La mera funzione della clausola penale di predeterminare il risarcimento o di coercizione all'adempimento non è, di per sé, elemento decisivo per riconoscerne l'autonomia negoziale; occorre valutare il collegamento essenziale con la causa e il contenuto del contratto.
  • Per l'Amministrazione finanziaria che intenda tassare separatamente una clausola accessoria è necessario dimostrare l'autonomia negoziale della stessa rispetto al contratto principale; senza prova convincente le pretese possono essere respinte.
  • Data la non univoca giurisprudenza sulla questione, i giudici possono compensare le spese processuali nei vari gradi di giudizio quando la questione presenta profili di complessità e dubbio interpretativo.
  • In casi analoghi conviene valutare attentamente il testo della clausola, la sua funzione pratica nel rapporto contrattuale e la documentazione probatoria per stabilire se la pattuizione possa essere considerata negozio autonomo o semplice elemento accessorio del contratto principale.

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