Sentenza del 07/02/2023 n. 3714 - Corte di Cassazione
Rimborso - Imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili - Cessione di fabbricati e terreni rientranti in un piano di recupero - Art. 67, comma primo, del TUIR - Riqualificazione dell'atto di cessione di immobili da demolire in cessione di area edificabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva pagato l'imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili (L. n.191/2009, art.2, comma 229) su basi peritali relative all'esistente, temendo che l'atto di compravendita potesse essere considerato cessione di area edificabile. Dopo la vendita ha chiesto il rimborso dell'imposta sostitutiva già versata; l'Ufficio ha rigettato l'istanza e, dopo un primo accoglimento in sede provinciale, la C.T.R. ha riformato ritenendo legittimo il diniego, anche alla luce del Piano di recupero che prevedeva demolizione e ricostruzione e del fatto che la contribuente aveva volontariamente optato per la rivalutazione e pagato l'imposta.
La decisione
Il ricorso della contribuente è stato rigettato. La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo principale per difetto di interesse, rilevando che la C.T.R. aveva fatto riferimento a una ratio autonoma e decisiva: il pagamento volontario dell'imposta sostitutiva che ha irreversibilmente perfezionato l'obbligazione tributaria in virtù della scelta del contribuente. Di conseguenza l'istanza di rimborso non è stata accolta; le spese sono state condannate alla ricorrente per complessivi Euro 8.000,00, oltre oneri e contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
TUIR, art. 67, comma 1
Norma richiamata in relazione alla qualificazione fiscale della cessione di fabbricati e terreni rientranti in un piano di recupero; la C.T.R. ha valutato la possibilità di riqualificazione dell'atto come cessione di area edificabile, ma la Corte ha ritenuto decisivo il fatto del pagamento volontario dell'imposta sostitutiva.
L. n.191/2009, art. 2, comma 229
L. n. 191/2009, art. 2, comma 229
Prevede la possibilità di rideterminare il valore del bene mediante rivalutazione con versamento di imposta sostitutiva; la giurisprudenza interpretata nel caso evidenzia che l'opzione del contribuente e l'effettivo pagamento consolidano l'obbligazione tributaria, escludendo in via generale il diritto al rimborso per sopravvenute valutazioni o qualificazioni.
D.P.R. n.115/2002, art. 13, comma 1 quater (e 1-bis)
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1-bis
Norme procedurali relative al contributo unificato; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Il pagamento volontario dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione, effettuato nell'ambito di una libera opzione del contribuente, può perfezionare irreversibilmente l'obbligazione tributaria e precludere il diritto al rimborso anche se successivamente la qualificazione dell'operazione (es. cessione di fabbricato vs area edificabile) cambia.
- La riqualificazione dell'atto di cessione (fabbricato demolibile vs area edificabile) è rilevante per le conseguenze fiscali, ma non basta, da sola, a giustificare il rimborso dell'imposta già versata se il contribuente aveva consapevolmente optato per la rivalutazione e pagato l'imposta.
- Per ottenere un rimborso è necessario dimostrare l'illegittimità oggettiva del versamento (es.: mancanza di base giuridica o errore palese), non semplici valutazioni diverse o cambiamenti di circostanze intervenuti dopo il pagamento.
- In casi di contestazione sulla natura dell'oggetto trasferito (fabbricato vs area), è opportuno documentare compiutamente l'oggetto dell'atto (perizie, atti amministrativi, contenuto del piano di recupero) già nella fase amministrativa, prima di optare per forme di tassazione alternative.
- Dal punto di vista procedurale, la strategia preventiva (valutare rischi e alternative prima di esercitare l'opzione per la rivalutazione) è cruciale: una scelta consapevole e il pagamento conseguente possono precludere possibilità di rimedio successivo.
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