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Sentenza

Sentenza del 07/02/2023 n. 44 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'atto di recupero per l'utilizzo ritenuto indebito di compensazioni effettuate nell'anno 2019 per un importo complessivo contestato dall'Ufficio pari a € 5.779.341,87. La contribuente ha chiesto l'annullamento parziale del recupero nella misura di € 4.476.502,28 sostenendo che le compensazioni riguardanti crediti IVA con debiti IVA dovessero considerarsi compensazioni 'verticali' (stessa imposta) e quindi non soggette al limite annuale di € 700.000 previsto dall'art. 34 L. 388/2000, mentre l'Ufficio ha contestato la legittimità di dette operazioni e ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello principale e l'appello incidentale, confermando la sentenza di primo grado che aveva accertato l'eccesso di compensazione e disposto il recupero. Il Collegio ha ritenuto che il limite annuale di compensazione (700.000 euro) previsto dall'art. 34 L. 388/2000 e dall'art. 25 D.lgs. 241/1997 si applica indipendentemente dalla distinzione tra compensazione verticale e orizzontale; ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia UE (C-211/16) nel senso che il limite nazionale è compatibile con il diritto UE purché il sistema nazionale consenta il recupero del credito entro un termine ragionevole. È stata confermata la legittimità del recupero e delle sanzioni connesse per l'eccedenza. Le spese del grado sono state poste a carico della contribuente e liquidate in € 12.000,00.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - art. 34

    limite quantitativo annuale di compensazione pari a € 700.000 (a far data dall'1.1.2014)

    Stabilisce un tetto annuale alla compensazione dei crediti d'imposta; la Corte ha interpretato questo limite come applicabile anche alle compensazioni 'verticali' e come base del recupero operato dall'Amministrazione.

  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 - art. 25 (commi 2 e 4)

    comma 4: i contribuenti titolari di partita IVA non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza nella compensazione, possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal regolamento del conto fiscale

    Definisce il meccanismo della compensazione e la possibilità di rimborso/riporto del credito eccedente; la Corte ne trae conferma che il limite di compensazione è strutturale ma compatibile con il diritto UE se è previsto il recupero del credito residuo.

  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 - art. 17

    Estende le ipotesi di compensazione anche tra crediti e debiti di natura diversa (compensazione orizzontale); la giurisprudenza richiamata considera tuttavia applicabili i limiti quantitativi anche quando la compensazione avviene tra elementi della stessa imposta.

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito)

    divieto di compensazione di crediti tributari in presenza di ruoli scaduti e non pagati

    Introduce condizioni di divieto di utilizzo della compensazione in presenza di ruoli scaduti, rilevanti ai fini dell'ammissibilità delle compensazioni.

  • Direttiva 2006/112/CE e Corte di Giustizia UE, C-211/16

    La Corte di Giustizia ha ritenuto che la normativa nazionale che limita la compensazione IVA a un importo massimo per periodo d'imposta non contrasti con la direttiva se lo Stato garantisce la possibilità di recuperare il credito entro un termine ragionevole; il giudice nazionale ne ha fatto applicazione per giustificare il limite.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. sent. n. 81/2017, n. 8101/2017, ord. 30700/2021)

    La Cassazione ha affermato che il superamento del limite di compensazione equivale a omesso versamento e può dar luogo a recupero e sanzioni; ha confermato la legittimità dei limiti quantitativi e le possibili conseguenze sanzionatorie per l'eccedenza.

Massime di principio

  • Il limite annuale di compensazione previsto dalla normativa (art. 34 L. 388/2000 e art. 25 D.lgs. 241/1997) si applica anche alle compensazioni tra crediti e debiti della stessa imposta (compensazione 'verticale').
  • La compensazione mediante modello F24 (anche con codice RUOL) non esclude l'applicazione del limite e, se eccede il limite, l'operazione può essere qualificata come omesso versamento con conseguente recupero e sanzioni.
  • La normativa UE non impedisce limiti nazionali alle compensazioni purché il sistema nazionale consenta al contribuente di recuperare il credito residuo entro un termine ragionevole (rimborso o riporto a esercizi successivi).
  • In caso di superamento del limite, le opzioni corrette sono: richiedere il rimborso, riportare il credito al periodo successivo o utilizzare liquidazioni infrannuali; l'uso diretto in compensazione oltre il limite espone a recupero e sanzioni.
  • La presenza di ruoli scaduti può vietare la compensazione: verificare sempre la sussistenza di carichi pendenti prima di effettuare compensazioni rilevanti.
  • Per ridurre il rischio di contestazioni, documentare accuratamente la natura dei crediti, verificare limiti annuali e, in caso di dubbi, optare per rimborso o riporto invece che per compensazioni che potrebbero eccedere il tetto.

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