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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33480/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo generici e, in parte, manifestamente infondati tutti i motivi dedotti. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (non_determinabile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 30 settembre 2025. Il primo motivo deduceva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da una testimone. La Corte ha ritenuto il motivo generico, poiché il ricorrente non aveva svolto la prova di resistenza: non aveva confrontato la censura con la ricostruzione complessiva dei fatti, non aveva specificato la fattispecie procedimentale violata e gli atti incisi, né aveva spiegato in che modo l'eliminazione della prova avrebbe disarticolato la motivazione. Inoltre, la Corte territoriale aveva illustrato le ragioni dell'utilizzabilità delle dichiarazioni e ne aveva comunque escluso la decisività, ritenendo sufficienti ulteriori risultanze probatorie. Il secondo e il terzo motivo denunciavano vizi della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e di due testimoni. Tali motivi sono stati ritenuti generici e manifestamente infondati: quanto al travisamento, la difesa non aveva allegato i verbali testimoniali necessari per consentire il controllo dell'asserito errore percettivo; quanto alla valutazione delle fonti dichiarative, la Corte d'appello aveva esaminato l'attendibilità dei dichiaranti e indicato gli elementi di riscontro.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    La decisione riguarda censure per inutilizzabilità della prova e vizi della motivazione, inclusa la deduzione di travisamento della prova, dichiarate inammissibili per genericità o manifesta infondatezza.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Chi deduce l'inutilizzabilità di una prova deve specificare la regola procedimentale violata, gli atti che ne risultano incisi e spiegare, mediante una concreta prova di resistenza, perché l'eliminazione della prova sia idonea a disarticolare la motivazione della decisione impugnata.
  • La censura di travisamento della prova richiede l'allegazione degli atti o dei verbali rilevanti, in modo da consentire alla Corte di cassazione il controllo dell'asserito errore percettivo; in mancanza, il motivo è generico.
  • La contestazione della valutazione di attendibilità delle fonti dichiarative è inammissibile o manifestamente infondata quando si limita a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio senza confrontarsi con la motivazione della sentenza e con gli elementi di riscontro valorizzati dai giudici di merito.
  • L'inutilizzabilità della prova non determina automaticamente l'annullamento della decisione quando la sentenza impugnata evidenzia che il contributo della prova contestata non era decisivo e che la responsabilità era comunque fondata su ulteriori risultanze probatorie.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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