Cassazione Penale, Sentenza n. 28512/2025 del 04/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Caiani era gravemente indiziato di associazione per delinquere (in qualità di promotore e organizzatore) e dei reati fine connessi contro la fede pubblica. Il ricorrente impugnava l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari (7/01/2025) e l'ordinanza del GIP del 22/01/2025 che, a seguito dell'interrogatorio di garanzia, aveva rigettato le eccezioni di nullità e la richiesta di revoca. Il motivo principale contestava: 1) la nullità dell'ordinanza genetica per mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.; 2) che il G.i.p. avrebbe applicato la misura ravvisando esigenze cautelari (art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., pericolo di inquinamento delle prove) non prospettate dal P.M., ossia ultra petita; 3) motivazione apparente e generica, con richiamo indifferenziato a tutti gli indagati e senza indicazione di specifiche circostanze riferite alla persona; 4) censura anche sull'ordinanza resa in sede di interrogatorio di garanzia, ritenuta priva di adeguata argomentazione sulle specifiche doglianze difensive.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato che il ricorso avverso l'ordinanza del 22/01/2025 deve qualificarsi come appello ex art. 310 cod. proc. pen. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma - Sezione riesame. Quanto all'ordinanza genetica del 7/01/2025 il ricorso è stato ritenuto infondato: il Collegio ha escluso la nullità per mancato interrogatorio preventivo, richiamando la giurisprudenza che consente al G.i.p. di valorizzare esigenze cautelari diverse o ulteriori rispetto a quelle prospettate dal P.M.; ha inoltre ritenuto che la motivazione non fosse "apparente" ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., avendo il G.i.p. indicato elementi specifici (es. dialogo intercettato e modalità di condotta) a sostegno del pericolo di inquinamento probatorio. La memoria difensiva depositata fuori termine è stata esclusa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 311, comma 2, cod. proc. pen.
Limita la portata del ricorso diretto per cassazione contro misure cautelari, con esclusione di alcune censure che non possono essere dedotte in tale sede.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Sanziona la motivazione del tutto mancante o apparente con la nullità; la Corte ha richiamato che la motivazione è "apparente" solo se del tutto avulsa dalle risultanze o basata su asserzioni apodittiche.
art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Prevede l'interrogatorio preventivo dell'indagato prima dell'applicazione di talune misure; la Corte precisa che il G.i.p. può non darvi corso se ritiene sussistere altre esigenze cautelari che giustificano l'applicazione della misura.
art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata nella doglianza di nullità dell'ordinanza genetica; la Corte ha valutato che la nullità dedotta non ricorreva.
art. 274, comma 1, lett. a) e lett. c), cod. proc. pen.
Prevede le esigenze cautelari (pericolo di inquinamento delle prove e tutela dell'attività di indagine). La Corte ha ammesso che il G.i.p. può ritenere sussistente tale pericolo anche se non prospettato dal P.M.
Regola l'appello contro provvedimenti cautelari; la Corte ha qualificato l'impugnazione dell'ordinanza del 22/01/2025 come appello ai sensi di tale articolo.
art. 568, comma quinto, cod. proc. pen.
Richiamato per la riclassificazione formale del ricorso in appello, con conseguente trasmissione al giudice competente.
art. 309, comma settimo, cod. proc. pen.
Norma inerente le impugnazioni in materia di misure cautelari e l'esperimento del riesame; la Corte ha richiamato la disciplina dei rimedi esperibili.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce termini per il deposito di memorie nel giudizio camerale: la Corte ha escluso dal giudizio la memoria difensiva depositata oltre il termine dei 5 giorni "liberi".
Consente la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai vizi di motivazione (nullità) rilevabili in sede di cassazione.
Massime di principio
- Se il G.i.p. ritiene sussistere un'esigenza cautelare diversa o ulteriore rispetto a quella prospettata dal P.M., può comunque adottare la misura sulla base di tale esigenza senza violare il principio della domanda cautelare, purché non modifichi il fatto posto a fondamento dell'incolpazione o non disponga misure più gravi rispetto a quelle richieste.
- L'obbligo di svolgere l'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, non è assoluto: il giudice può ometterlo se sussistono motivate esigenze cautelari (es. rischio concreto di inquinamento delle prove) che giustificano l'immediata applicazione della misura.
- La motivazione è "apparente" e quindi viziata da nullità solo quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali, meramente formale o apodittica; citazioni generiche non bastano, ma il richiamo a elementi concreti (es. intercettazioni, modalità di condotta) può rendere la motivazione idonea.
- Le impugnazioni contro provvedimenti che rinnovano, modificano o estinguono misure cautelari seguono una speciale disciplina: talune impugnazioni dirette per Cassazione possono essere riclassificate come appello e/o devono essere precedute dall'esperimento del riesame; occorre rispettare la tassatività dei rimedi.
- Documenti e memorie depositati oltre i termini processuali (termine dei 5 giorni "liberi" prima dell'udienza camerale) sono irricevibili e non saranno presi in considerazione dal giudice di legittimità.
- La decisione favorevole alla parte resistente può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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