Cassazione Penale, Ordinanza n. 39600/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale di Taranto che aveva escluso il riconoscimento della continuazione tra più reati in materia di stupefacenti oggetto di una precedente istanza. Dalla motivazione del provvedimento emerge che la richiesta mirava ad ottenere il trattamento più favorevole previsto dall'art. 81, secondo comma, c.p. per reati ritenuti espressione di un medesimo disegno criminoso. Il tribunale aveva però negato la continuazione rilevando l'assenza di elementi idonei a dimostrare che, già al momento del primo reato, l'agente avesse programmato anche il successivo: decisivi, in tal senso, la distanza temporale di oltre un mese, la diversa localizzazione dei fatti, le differenti modalità e i diversi contesti di commissione, oltre al dato che solo il primo episodio era stato commesso con concorrenti. Il ricorso in cassazione è stato ritenuto manifestamente infondato perché le doglianze erano generiche e, in sostanza, sollecitavano una rivalutazione del materiale probatorio e una lettura alternativa rispetto a quella, non manifestamente illogica, già compiuta dal giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione del tribunale dell'esecuzione nel negare la continuazione tra i reati, poiché mancava la prova di un preventivo disegno criminoso comune ai fatti e gli elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito deponevano per autonome risoluzioni criminose. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
La continuazione richiede che i reati siano espressione di un medesimo disegno criminoso già programmato, almeno nelle linee generali, sin dal primo episodio; in difetto di elementi sintomatici di tale preventiva programmazione, i fatti restano autonomi.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, ove non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è dovuto il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone la prova di un disegno criminoso unitario, non essendo sufficiente la mera omogeneità del tipo di reato o la ripetizione di condotte della stessa specie.
- Elementi quali distanza temporale tra i fatti, diversa localizzazione, differenti modalità esecutive, diversi contesti e la presenza di concorrenti solo in alcuni episodi possono essere valorizzati per escludere il medesimo disegno criminoso e affermare l'autonomia delle risoluzioni criminose.
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio per sostituirla a quella del giudice dell'esecuzione, se la motivazione impugnata non è manifestamente illogica.
- Il ricorso manifestamente infondato o generico è dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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