Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36773/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione della condanna per il reato di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90 (sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 6.2.2008, irrevocabile dopo conferma in appello) fondata sull'allegazione postuma del passaporto e sulla richiesta di acquisire nuove prove (perizia fonica ed esame dei coimputati). Il ricorrente sosteneva che il passaporto, privo di timbri di ingresso/uscita, dimostrerebbe che non ha effettuato i viaggi del 27-28 agosto 2003 ascritti nelle captazioni e che quindi è stata erroneamente attribuita a lui l'identità del corriere "Victor"; contestava altresì un travisamento del contenuto delle intercettazioni (presunto riferimento alla residenza in Aprilia con la moglie) e sosteneva che l'omissione valutativa ha impedito l'accesso agli ulteriori mezzi istruttori che avrebbero provato la sua innocenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e motivi in gran parte riconducibili a questione di fatto. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui l'identificazione del "Victor" era fondata "ictu oculi" sull'intestazione dell'utenza al ricorrente e sui riferimenti di residenza emergenti dalle intercettazioni; pertanto l'allegazione postuma del passaporto è risultata irrilevante rispetto a tali elementi e non giustifica l'apertura della revisione né l'esplorazione di alternative probatorie non prospettate in dibattimento. Le prove nuove richieste (perizia fonica, esame coimputati) sono state ritenute non idonee, ai fini della revisione, a determinare un effetto demolitorio del giudicato. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale in relazione alla quale è stata pronunciata la condanna (illecito in materia di stupefacenti).

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norme procedurali indicate per la disciplina del procedimento in cui si è svolto il ricorso; richiamate per inquadrare la fase processuale seguita.

  • Principi di giurisprudenza sulla revisione (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018 e Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020 e Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017)

    La Corte richiama il principio che, ai fini dell'ammissibilità della revisione, la valutazione preliminare deve riguardare non solo l'attendibilità della prova nuova ma anche la sua persuasività e congruenza rispetto al compendio già acquisito; è inammissibile la revisione fondata su una diversa valutazione di prove note o su elementi formalmente nuovi che siano "ictu oculi" incapaci di demolire il giudicato.

Massime di principio

  • La richiesta di revisione deve fondarsi su elementi realmente nuovi, persuasivi e congruenti con il quadro probatorio esistente: mere riletture o smentite di prove già valutate non sono ammissibili.
  • Prove formali nuove (es. passaporto senza timbri) possono risultare irrilevanti se non contraddicono in modo diretto e decisivo gli elementi che hanno sorretto la condanna (p.es. intestazione di utenza telefonica e riferimenti nelle intercettazioni).
  • Nella fase di ammissibilità il giudice può effettuare un esame preliminare sommario ma non superficiale: è lecito valutare "ictu oculi" l'inidoneità di una prova a capovolgere il giudicato.
  • Richieste di acquisizione di nuove prove (perizie, escussione di coimputati) non garantiscono l'ammissibilità della revisione se le nuove prove, anche se formalmente diverse, appaiono a priori incapaci di determinare un effetto demolitorio della sentenza.
  • In caso di inammissibilità della richiesta di revisione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.