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Ordinanza

Ordinanza n. 474/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 00377/2025;

Giustizia amministrativa202600416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Molise che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

La controversia

Il Comune di Montenero Val Cocchiara ha proposto appello contro la sentenza del TAR Molise n. 377/2025 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Il testo non espone il contenuto dell'atto amministrativo originariamente impugnato né specifica analiticamente i motivi d'appello; si limita a rilevare che le censure dedotte meritano un esame approfondito nella sede di merito e che è stato prospettato un pregiudizio cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini della sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non ha disposto una sospensione sostanziale della sentenza né anticipato una valutazione definitiva sulla fondatezza dell'appello: ha ritenuto che i motivi meritassero attento esame in sede di merito e che le esigenze cautelari, in ragione del pregiudizio prospettato, potessero essere adeguatamente tutelate mediante la rapida fissazione dell'udienza di merito. Ha ordinato alla Segreteria di trasmettere il fascicolo al Presidente della Sezione per la fissazione dell'udienza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le esigenze cautelari sono adeguatamente tutelabili mediante una sollecita definizione del giudizio, di accogliere la domanda cautelare ai soli fini della rapida fissazione dell'udienza di merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, quando i motivi dedotti richiedono un approfondito esame incompatibile con la fase sommaria e le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del merito, il giudice può accogliere la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere sostanzialmente l'efficacia della sentenza impugnata.
  • L'accoglimento della domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non implica una decisione anticipata sulla fondatezza dell'appello, ma assicura una tutela interinale mediante la prioritaria trattazione del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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