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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24604/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Zatorri era stata imputata per peculato per l\'appropriazione della somma di euro 54.000 relativa a una borsa di studio triennale istituita nell\'ambito di un "master" in terapia del dolore, in concorso con il professor Guido Fanelli. Il giudice di primo grado aveva qualificato i fatti come truffa aggravata e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente; la Corte d\'appello aveva invece riqualificato la condotta come peculato, aumentato la pena, revocato la sospensione condizionale e disposto la confisca dell\'importo. Zatorri ha impugnato in Cassazione deducendo carenze probatorie e logiche in ordine alla ricostruzione degli elementi del peculato, profili di mancanza di dolo e di contributo causale, errori nella determinazione della pena e nella quantificazione della confisca (da calcolare al netto delle ritenute amministrative).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso ritenendo che la Corte d\'appello non abbia adeguatamente motivato la diversa qualificazione da truffa a peculato e non abbia dimostrato con sufficiente chiarezza l\'esistenza di un\'attività ingannatoria della ricorrente causalmente idonea a indurre in errore il soggetto detentore della disponibilità del denaro pubblico (art. 48 cod. pen.). Ha inoltre ritenuto fondato il quarto motivo, affermando che il profitto del reato va quantificato al netto delle ritenute operate dall\'amministrazione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio in ordine alla qualificazione giuridica della condotta e alle conseguenze patrimoniali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Norma del peculato: la sentenza discute se la condotta integra appropriazione di cosa pubblica da parte di soggetto che ha la disponibilità del denaro per ragione dell\'ufficio; la Corte territoriale aveva ritenuto applicabile il peculato in forma di "autore mediato" inducendo in errore chi deteneva la disponibilità

  • art. 48 cod. pen.

    Invocato in relazione alla figura dell\'autore mediato/induzione in errore: la Corte d\'appello l\'ha usato per enunciare che Zatorri e Fanelli avrebbero indotto in errore il direttore del dipartimento; la Cassazione rileva che non è stata fornita adeguata motivazione sulla effettiva attività ingannatoria e sul nesso causale

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: la Corte territoriale aveva ritenuto che Zatorri e Fanelli avessero agito in concorso nella condotta appropriativa

  • art. 640 cod. pen.

    Truffa aggravata: reato inizialmente ritenuto dal giudice di primo grado in alternativa al peculato; la Cassazione sottolinea la differenza tra truffa e peculato in base alla disponibilità del denaro e alle modalità di acquisizione

  • art. 353-bis cod. pen.

    Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente: contestato in primo grado come reato connesso alla falsificazione della procedura di affidamento della borsa di studio

  • art. 61, n. 9 cod. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza citata per distinguere peculato e truffa in relazione alle modalità di possesso/disponibilità del bene al momento dell\'appropriazione

  • art. 322-ter cod. pen.

    Confisca per equivalente: la Corte ha censurato la quantificazione del profitto del reato e richiamato il principio che le somme trattenute e versate all\'Erario non costituiscono profitto dell\'autore

Massime di principio

  • La distinzione tra peculato e truffa dipende essenzialmente dalla disponibilità del denaro: se il pubblico ufficiale/incaricato ha già la disponibilità per ragione d\'ufficio si configura più facilmente il peculato; se il denaro viene procurato con artifici o raggiri si profila la truffa.
  • Il giudice d\'appello che modifica la qualificazione giuridica data in primo grado deve fornire una motivazione rafforzata e confrontarsi esplicitamente con le argomentazioni del giudice di merito sottoposto a revisione.
  • Per applicare l\'art. 48 (autore mediato/induzione in errore) occorre provare un\'attività ingannatoria concreta e il nesso causale tra tale attività e l\'errore del soggetto che detiene la disponibilità delle risorse pubbliche.
  • La quantificazione del profitto del reato ai fini della confisca per equivalente deve tenere conto delle ritenute e somme corrisposte direttamente all\'Erario: tali voci non costituiscono vantaggio economico reale per l\'autore e vanno escluse dal computo.
  • La mera partecipazione a procedure amministrative o il fatto di aver beneficiato di un provvedimento non prova di per sé il dolo necessario per il peculato: è necessaria una ricostruzione probatoria chiara circa la consapevolezza, il contributo e l\'attività ingannatoria del soggetto.

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