Cassazione Penale, Ordinanza n. 04144/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo corretta la declaratoria di inammissibilità delle istanze di affidamento in prova, semilibertà e detenzione domiciliare per operatività del divieto triennale successivo alla revoca di una precedente misura alternativa.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il condannato, tramite difensore, ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Ancona che aveva dichiarato inammissibili le sue richieste di affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà e detenzione domiciliare. Il ricorso sosteneva, in sostanza, l'illegittimità del diniego/inammissibilità delle misure alternative. La Corte ha però ritenuto il ricorso manifestamente infondato, rilevando che il giudice di sorveglianza aveva correttamente applicato il divieto previsto dall'art. 58-quater, comma 3, ord. pen., poiché l'interessato aveva subito la revoca dell'affidamento in prova ordinario in data 15/01/2025 e, quindi, non era decorso il termine di tre anni ostativo alla nuova concessione delle misure richieste.
Norme richiamate
art. 58-quater, comma 3, L. 354/1975
Prevede il divieto di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà quando il condannato abbia subito la revoca di una precedente misura alternativa e non siano decorsi tre anni dalla revoca.
È richiamata come legge sull'ordinamento penitenziario, nel cui ambito si colloca la disciplina delle misure alternative alla detenzione.
Massime di principio
- Il divieto triennale previsto dall'art. 58-quater, comma 3, ord. pen. opera in modo ostativo rispetto alla nuova concessione di affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà quando il condannato abbia già subito la revoca di una precedente misura alternativa.
- Ai fini dell'applicazione del divieto, è sufficiente che la revoca della precedente misura sia intervenuta e che non sia ancora decorso il termine di tre anni, senza margini per una nuova valutazione di merito sulle misure richieste.
- Quando il giudice di sorveglianza dichiari inammissibili le istanze per la presenza di un espresso divieto normativo, il ricorso per cassazione che contesti tale applicazione è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
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