Cassazione Civile, Ordinanza n. 10509/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio sommario in cui il tribunale aveva condannato la detentrice di un immobile a rilasciare il bene alla proprietaria, ritenendo il titolo di godimento precario in quanto il bene era stato concesso in comodato gratuito senza termine. La soccombente in primo grado propose appello con atto di citazione notificato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ma depositato successivamente. La corte d'appello dichiarò però l'impugnazione tardiva, assumendo che, per la natura della controversia, dovesse applicarsi il rito del lavoro e quindi rilevare il deposito dell'atto, non la notificazione. In cassazione l'erede della soccombente denunciò, in via principale, la nullità della sentenza d'appello per mancanza di contestualità tra dispositivo e motivazione; in via subordinata, la nullità per avere la corte territoriale ritenuto tardivo l'appello, mentre secondo la ricorrente, in applicazione del principio di ultrattività del rito e dell'apparenza, l'impugnazione andava proposta con citazione e la tempestività andava verificata sulla notificazione, non sul deposito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo tempestivo e quindi ammissibile l'appello proposto con citazione notificata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. Ha affermato che, poiché il giudizio era rimasto disciplinato dal rito sommario senza mutamento di rito, l'impugnazione doveva seguire le forme del rito ordinario e la tempestività andava valutata sulla data di notificazione dell'atto, non su quella del deposito. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla corte d'appello in diversa composizione perché esamini nel merito i motivi dell'appello originario. Il primo motivo è rimasto assorbito; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'ordinanza conclusiva del giudizio sommario è il provvedimento impugnato; la sua comunicazione fa decorrere il termine per l'appello previsto dalla disciplina speciale applicabile ratione temporis.
L'appello avverso l'ordinanza sommaria va proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; nel caso concreto la tempestività si valuta con riguardo alla notificazione dell'atto di citazione.
Richiamato dalla ricorrente per censurare la declaratoria di tardività dell'appello.
Il deposito dell'atto di appello rileva ai fini della costituzione dell'appellante, non della tempestività dell'impugnazione.
Il deposito e la costituzione nel giudizio di appello hanno rilievo sul piano della procedibilità del gravame.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare la nullità della sentenza o del procedimento.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione non contestuale.
La sentenza resa all'esito dell'udienza deve contenere contestualmente dispositivo e motivazione; in mancanza, se il dispositivo è pubblicato senza motivazione contestuale, la sentenza è nulla.
art. 111, comma 6 Cost.
Richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Indica la modalità di trattazione camerale del ricorso per cassazione.
Richiamato per affermare che la costituzione dell'appellante era avvenuta nel termine previsto.
Il rinvio comporta la rimessione al giudice di merito anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In base al principio di ultrattività del rito e al correlato principio dell'apparenza, quando un giudizio è stato erroneamente trattato in un determinato rito e non ne è stato disposto il mutamento, anche l'impugnazione deve seguire le forme proprie di quel rito, indipendentemente dalla qualificazione che il giudice d'appello ritenga applicabile alla controversia.
- Quando l'impugnazione contro un provvedimento è da proporre con citazione, la tempestività del gravame si misura con riferimento alla notificazione dell'atto introduttivo e non al successivo deposito; il deposito rileva soltanto per la costituzione della parte e per la procedibilità dell'impugnazione.
- Nel giudizio definito con decisione resa all'esito dell'udienza, la motivazione deve essere contestuale al dispositivo secondo il modello legale previsto; se il dispositivo viene pubblicato senza motivazione contestuale, la successiva redazione della motivazione non sana il vizio, perché il potere decisorio si consuma con la pubblicazione del dispositivo.
- In assenza di un espresso mutamento di rito, il giudizio di appello conserva la struttura processuale coerente con il rito in concreto applicato in primo grado, e il giudice non può dichiarare tardiva l'impugnazione applicando un diverso schema processuale non effettivamente adottato nel caso concreto.
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