Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23484/2024 del 02/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento di retribuzioni e TFR da parte della società datrice di lavoro, poi dichiarata fallita. La lavoratrice aveva presentato domanda per l'intervento del Fondo di Garanzia dell'INPS per ottenere il pagamento delle ultime mensilità di retribuzione e di altri crediti ammessi al passivo. Il Tribunale aveva accolto la domanda, escludendo la decadenza. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, accogliendo l'eccezione dell'INPS e ritenendo che l'azione giudiziaria fosse decaduta ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, perché proposta oltre il termine annuale decorrente dalla scadenza del termine per decidere sul ricorso amministrativo. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, sostenendo che il dies a quo dovesse individuarsi nel termine "residuale" di 300 giorni dalla domanda amministrativa, non nel termine di 90 giorni dal ricorso amministrativo; 2) violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 80/1992, per il mancato riconoscimento delle mensilità di maggio e giugno 2010, già ammesse al passivo fallimentare.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha affermato che, nella specie, ricorreva l'ipotesi dell'art. 47, comma 2, seconda previsione, d.P.R. n. 639/1970: il termine annuale per agire decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni per la decisione sul ricorso amministrativo, quando l'INPS non si pronunci tempestivamente o si pronunci in ritardo. Poiché la domanda giudiziale era stata proposta dopo la scadenza dell'anno dal silenzio-rigetto, la lavoratrice era decaduta dall'azione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    In tema di decadenza per prestazioni previdenziali, il termine annuale per l'azione giudiziaria decorre, nella seconda ipotesi, dalla scadenza del termine stabilito per la pronuncia sul ricorso amministrativo; il ricorso tardivo non sposta in avanti il dies a quo oltre i limiti del procedimento amministrativo.

  • art. 2 d.lgs. n. 80/1992

    Richiamato dalla ricorrente per rivendicare il pagamento delle ultime mensilità di retribuzione dal Fondo di Garanzia; la censura è stata assorbita dal rigetto del primo motivo.

  • art. 7 L. n. 533/1973

    Richiamato dalla giurisprudenza citata per il termine presuntivo di 120 giorni dalla domanda di prestazione nel computo del procedimento amministrativo.

  • art. 46, commi 5 e 6, L. n. 88/1989

    Richiamato dalla giurisprudenza citata per il termine di 180 giorni che, sommato a quello di 120 giorni, consente di individuare la soglia di 300 giorni del procedimento amministrativo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di prestazioni previdenziali, la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 è regolata da termini diversi a seconda della fase amministrativa in cui si colloca la pretesa; quando l'INPS non decide tempestivamente sul ricorso amministrativo, il termine annuale decorre dalla scadenza dei 90 giorni previsti per la decisione.
  • La presentazione tardiva di un ricorso amministrativo può rilevare ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, ma non può oltrepassare il limite massimo del procedimento amministrativo né spostare in avanti il dies a quo della decadenza oltre i termini normativamente previsti.
  • Se il ricorso giudiziale è proposto oltre un anno dalla formazione del silenzio-rigetto sul ricorso amministrativo, l'assicurato o lavoratore decade dal diritto di agire per la prestazione previdenziale richiesta.
  • Quando il primo motivo di ricorso è infondato e assorbe le ulteriori censure, la Corte può limitarsi a rigettare il ricorso senza esaminare il secondo motivo nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.