Cassazione Penale, Ordinanza n. 22233/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso ha dedotto: mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva; vizi di motivazione; violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità ex art. 337 c.p. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato la testimonianza della madre dell'imputato, che avrebbe dovuto dimostrare che la fuga era stata determinata dalla necessità di trasportarla in ospedale. La Corte di appello aveva però già ritenuto che la condotta fosse oppositiva e consistesse in una fuga pericolosa, idonea a mettere in pericolo l'incolumità degli utenti della strada e degli stessi verbalizzanti, e aveva escluso la rilevanza della prova testimoniale indicata, anche perché la dedotta urgenza sanitaria era stata prospettata solo dalla difesa e non dall'imputato. Inoltre, è stata ritenuta insussistente la dedotta situazione di stato di necessità, anche perché il trasporto della madre avrebbe potuto essere assicurato dal servizio 118.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero una mera riproposizione di doglianze già adeguatamente esaminate e confutate dalla Corte di appello, la quale aveva valorizzato la condotta di fuga pericolosa e aveva escluso sia la decisività della prova non assunta sia la configurabilità dello stato di necessità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata per qualificare la condotta di opposizione e fuga pericolosa come resistenza a pubblico ufficiale
richiamato in relazione alla dedotta situazione di stato di necessità, esclusa perché il trasporto della madre avrebbe potuto essere assicurato dal servizio 118
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già compiutamente esaminate e confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini dell'art. 337 c.p., può integrare resistenza una condotta di fuga pericolosa, quando sia idonea a porre in pericolo l'incolumità degli utenti della strada e degli operanti di polizia.
- La dedotta mancata assunzione di una prova non è rilevante se la prova non appare decisiva rispetto alla ricostruzione dei fatti già logicamente motivata dal giudice di merito.
- Lo stato di necessità non è configurabile quando l'evento asseritamente urgente avrebbe potuto essere fronteggiato con mezzi alternativi adeguati, esistenti e concretamente disponibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22121/2025 del 12/06/2025
- ordinanza_penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22122/2025 del 12/06/2025
- ordinanza_penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22125/2025 del 12/06/2025
- ordinanza_penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22127/2025 del 12/06/2025
- ordinanza_penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22132/2025 del 12/06/2025
- ordinanza_penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22133/2025 del 12/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →