Cassazione Civile, Ordinanza n. 08427/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte processuale)
La controversia
La parte ricorrente ha promosso ricorso per correzione di errore materiale avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione, sostenendo che in quella decisione era stato erroneamente indicato, sia in motivazione sia nel dispositivo, che l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 gravasse anche sul ricorrente incidentale. In realtà il suo ricorso incidentale condizionato non era stato rigettato, né dichiarato inammissibile o improcedibile, ma era stato dichiarato assorbito. Ha quindi chiesto la soppressione delle parole "e di quello incidentale" dalle parti dell'ordinanza in cui era stata resa tale statuizione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha ritenuto che l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 imponga l'ulteriore contributo unificato solo quando l'impugnazione sia integralmente respinta nel merito, oppure dichiarata inammissibile o improcedibile. Poiché il ricorso incidentale era stato dichiarato assorbito, senza alcuna decisione di merito o di rito, non poteva esserne fatto gravare l'ulteriore importo. La Corte ha quindi ordinato la correzione dell'ordinanza precedente eliminando il riferimento al ricorrente incidentale. Nulla è stato disposto sulle spese.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
"si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
L'obbligo di dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato sussiste solo se l'impugnazione principale o incidentale sia respinta integralmente nel merito, oppure dichiarata inammissibile o improcedibile; non opera quando il ricorso sia dichiarato assorbito.
È il rimedio processuale utilizzato per ottenere la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte di cassazione.
art. 111 Cost.
È richiamato per escludere l'integrazione del contraddittorio in ragione della ragionevole durata del processo e dell'assenza di utilità concreta per gli intimati non notificati.
Massime di principio
- La statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ha natura vincolata e deve essere resa solo nei casi espressamente previsti dalla legge: rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Se un ricorso incidentale è dichiarato assorbito, non ricorre il presupposto per porre a carico della parte l'ulteriore contributo unificato, mancando una decisione di rigetto o di rito.
- L'errore materiale in una decisione della Corte di cassazione può essere corretto quando il testo contiene un riferimento incompatibile con l'effettivo esito processuale dell'impugnazione.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale può essere omessa l'integrazione del contraddittorio quando i soggetti non notificati non possano ricevere alcun concreto vantaggio o pregiudizio dalla correzione richiesta.
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