Cassazione Civile, Sentenza n. 3571/2021 del 11/02/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.) per aver la Corte d'appello ritenuto inammissibile la domanda, proposta in via subordinata nella comparsa di costituzione e risposta nell'opposizione a decreto ingiuntivo, di condanna per ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.). Il ricorrente sosteneva che tale domanda non fosse "nuova" ma "modificata" rispetto alla domanda originaria di adempimento e che la giurisprudenza di legittimità (in particolare le Sezioni Unite) ammetta la proposizione in via subordinata di domanda di indebito arricchimento alla prima occasione utile (comparsa di costituzione o, nel rito ordinario, memoria ex art. 183 c.p.c.).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto errata la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento. Richiamando e armonizzando gli orientamenti delle Sezioni Unite (tra cui sentenze n. 26128/2010, n. 12310/2015 e n. 22404/2018), la Corte ha affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto può proporre, in via subordinata e con la comparsa di costituzione e risposta, la domanda ex art. 2041 c.c. purché riferita alla medesima vicenda sostanziale (domanda "complanare" o connessa per incompatibilità). La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione; inoltre la Corte si è pronunciata sulla validità formale del controricorso telematico (equivalenza CAdES/PAdES e valore dell'asseverazione cartacea della copia) e ha disposto che, essendo il ricorso accolto, non è dovuto ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 DPR n.115/2002 come modificato dalla legge n.228/2012.
Norme richiamate
Norma dell'azione di arricchimento senza causa: la Corte ha ritenuto ammissibile la domanda ex art. 2041 proposta in via subordinata nella comparsa di costituzione nell'opposizione a d.i. se riferita alla stessa vicenda sostanziale e connessa per incompatibilità alla domanda originaria.
Norme sull'opposizione a decreto ingiuntivo: la Cassazione ricorda che al rito dell'opposizione si applicano le regole del rito ordinario, con la conseguenza che valgono le preclusioni e i termini per proporre domande modificative o complanari (art. 183 c.p.c.).
Disciplina della memoria e dell'udienza preliminare: la sentenza ribadisce che la prima memoria/compare di costituzione e risposta costituisce il primo momento utile per proporre la domanda complanare o modificativa (ius variandi); la modifica può riguardare petitum e causa petendi se la nuova domanda è collegata alla stessa vicenda sostanziale.
Ground di cassazione utilizzato per dedurre violazione o falsa applicazione di norme di diritto: la Corte ha accolto il ricorso per errata interpretazione/ applicazione delle regole sul rito e sulla ammissibilità della domanda di arricchimento.
art. 375 e art. 380-bis cod. proc. civ.
Norme relative alla rimessione alla Sezione e procedimenti camerali: richiamate in ordine alla rimessione del ricorso alla Sezione civile competente per la trattazione in pubblica udienza.
decreto dirigenziale 16/04/2014 (art. 12) e d.m. n. 44/2011 (art. 34)
Norme tecniche sul processo telematico: la Corte ha richiamato l'equivalenza e l'ammissibilità delle firme digitali CAdES e PAdES (estensioni p7m e pdf) e le disposizioni tecniche relative alla procura e alle sottoscrizioni digitali.
Regolamento UE n. 910/2014 e decisione di esecuzione n. 1506/2015
Fonti comunitarie che sanciscono gli standard delle firme elettroniche: la Corte le richiama per affermare l'equivalenza degli schemi di firma digitale utilizzati nel processo telematico.
art. 13 DPR 30/05/2002 n. 115 (comma 1-quater e 1-bis) e legge 24/12/2012 n. 228
Norme sul contributo unificato: la Corte ha rilevato che, per effetto dell'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. sez. un., 27/12/2010 n. 26128
Giurisprudenza richiamata: principio originario restrittivo sull'ammissibilità della domanda di arricchimento proposta dall'opposto in opposizione a d.i., ammessa solo se l'attore aveva introdotto in citazione un ulteriore tema; la Corte analizza l'evoluzione successiva di tale orientamento.
Cass. sez. un., 15/06/2015 n. 12310
Sezioni Unite che hanno ampliato lo ius variandi: hanno affermato che la modificazione della domanda con la memoria ex art. 183 può riguardare anche petitum e causa petendi, purché si tratti della stessa vicenda sostanziale.
Cass. sez. un., 13/09/2018 n. 22404
Decisione chiave che conferma la possibilità di proporre domanda di arricchimento senza causa, in via subordinata con la prima memoria ex art. 183, nel processo per adempimento contrattuale se la domanda è connessa per incompatibilità alla domanda originaria; principio confermato e applicato dalla Corte nel caso in esame.
Massime di principio
- Nell'opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto (sostanzialmente attore nel giudizio ordinario) può proporre, in via subordinata nella comparsa di costituzione e risposta, la domanda di ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.) se essa riguarda la medesima vicenda sostanziale e risulta connessa per incompatibilità alla domanda originaria.
- La modificazione della domanda ai sensi dell'art. 183 c.p.c. può riguardare sia il petitum sia la causa petendi, purché la nuova domanda sia collegata alla stessa vicenda sostanziale e non pregiudichi le potenzialita' difensive della controparte (criterio di "complanarità").
- La valutazione dell'ammissibilità di domande "complanari" mira a favorire economia processuale e ragionevole durata del processo evitando la frammentazione delle controversie; non è necessario che la domanda proposta in via subordinata esprima una rinuncia esplicita alla domanda originaria.
- In tema di processo telematico le tecniche di firma CAdES e PAdES sono equivalenti; la Corte può riconoscere la validità dei documenti notificati telematicamente anche attraverso asseverazioni e attestazioni che ne comprovino la paternità e la conformità alla copia originale.
- Se la Cassazione accoglie il ricorso, la sentenza di merito impugnata viene cassata con rinvio e il ricorrente può essere esentato da taluni oneri aggiuntivi (es. ulteriore contributo unificato) previsti in caso di rigetto.
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