Cassazione Penale, Sentenza n. 29057/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto che il reato di omicidio colposo a lui contestato fosse prescritto prima della pronuncia della sentenza della Corte d'appello (eccezione già sollevata in sede di appello), considerando anche un periodo di sospensione dei termini pari a 4 mesi e 11 giorni dal 7/06/2013 al 18/10/2013
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che, applicando la disciplina introdotta dalla legge 251/2005 (c.d. ex Cirielli) e il relativo raddoppio dei termini per le ipotesi aggravate previste dagli artt. 589, commi 2 e 3, il termine di prescrizione per l'omicidio colposo aggravato commesso il 4/08/2006 non fosse decorso alla data della sentenza di appello del 6/07/2021. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
legge 251/2005 (c.d. ex Cirielli)
Ha riscritto l'art.157 cod. pen., stabilendo che la prescrizione si determina in funzione del massimo della pena edittale (con limiti minimi) e introducendo il raddoppio dei termini per taluni reati, fra cui le ipotesi aggravate dell'art.589
La norma determina i termini prescrizionali sulla base della pena massima edittale e prevede il raddoppio dei termini per specifiche fattispecie indicate dalla legge
Disciplina l'omicidio colposo; i commi 2 e 3 prevedono aggravanti che, in base alla disciplina post-2005, comportano il raddoppio dei termini prescrizionali
d.l. 23 maggio 2008, n.92, conv. con legge 24 luglio 2008, n.125
Ha modificato successivamente l'art.589; la Corte ha valutato quale disciplina prescrizionale fosse applicabile al fatto commesso nell'intervallo temporale rilevante
Massime di principio
- Per reati come l'omicidio colposo aggravato da violazione di norme sulla circolazione, commessi dopo l'entrata in vigore della legge 'ex Cirielli', il termine di prescrizione va calcolato secondo il nuovo art.157: spesso risulta raddoppiato e quindi molto più lungo rispetto alla disciplina previgente
- Le aggravanti previste dall'art.589, commi 2 e 3, rientrano tra le fattispecie per le quali opera il raddoppio dei termini prescrizionali; pertanto occorre sempre verificare l'applicabilità del raddoppio
- Le sospensioni o interruzioni dei termini (es. periodi di sospensione indicati dal ricorrente) devono essere conteggiate, ma non bastano a determinare la prescrizione se il termine raddoppiato non è comunque decorso
- Quando la normativa viene modificata successivamente al fatto, è essenziale determinare quale disciplina sia applicabile ai fini della prescrizione in relazione alle date di entrata in vigore delle disposizioni
- La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso manifestamente infondato e, in tal caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme a favore della cassa delle ammende
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