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Sentenza

Sentenza n. 16693/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - della Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G07301 del 26/05/2023, pubblicata sul B.U.R.L. n. 47 del 13/06/2023, unitamente alle tabelle allegate, recante il finanziamento per l'anno 2022 della funzione assistenziale-ospedaliera di terapia intensiva, nella parte in cui omette di remunerare i costi sostenuti dalla ricorrente per gli ulteriori 8 di 12 posti letto dell'Ospedale Cristo Re “nelle more degli approfondimenti in atto”; - ove necessario, della Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G08944 del 27/06/2023, recante la definizione dei saldi spettanti alle strutture private accreditate che hanno ricevuto un finanziamento per l'anno 2022 per le funzioni assistenziali-ospedaliere, nella parte in cui sospende il saldo per l'Ospedale Cristo Re “nelle more dell'espletamento delle attività di verifica in merito al finanziamento da riconoscere”; - ove necessario, della (non conosciuta) nota regionale prot. 457936 del 27 aprile 2023, nonché del DCA n. 360 del 31/10/2014, laddove interpretati nel senso di escludere il finanziamento degli ulteriori 8 di 12 posti letto di terapia intensiva dell'Ospedale Cristo Re previsti dalla programmazione ospedaliera regionale e garantiti dalla ricorrente; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o collegato a quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202311712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazioni regionali sul finanziamento 2022 della funzione assistenziale-ospedaliera di terapia intensiva e sulla definizione dei relativi saldi, nella parte riguardante gli ulteriori otto posti letto dell'Ospedale Cristo Re

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria ha impugnato la determinazione regionale n. G07301 del 26 maggio 2023, che finanziava per il 2022 la funzione assistenziale-ospedaliera di terapia intensiva senza remunerare i costi degli ulteriori otto posti letto, sui dodici complessivi, dell'Ospedale Cristo Re, dichiaratamente in attesa di approfondimenti. Ha inoltre contestato, ove necessario, la determinazione n. G08944 del 27 giugno 2023, che sospendeva il saldo relativo alla struttura in attesa di verifiche, nonché gli atti presupposti, deducendo l'illegittima esclusione dal finanziamento di posti letto previsti dalla programmazione ospedaliera regionale e garantiti dalla ricorrente. Il testo non espone in dettaglio le singole censure di legittimità. In prossimità dell'udienza, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in ragione di un accordo transattivo tra le parti che prevedeva la rinuncia ai giudizi pendenti e l'integrale compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha rilevato che, a seguito dell'accordo transattivo, la ricorrente aveva espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo, il giudice non poteva decidere il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma doveva prendere atto della dichiarazione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Preso atto pertanto, che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a., mentre le spese di lite vanno compensate in ragione dell’avvenuta definizione in rito del giudizio e dell’andamento dello stesso.

    La dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione, conseguente all'accordo transattivo, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa.

    La disposizione è richiamata nel quadro processuale della pronuncia: quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse, il giudice deve prenderne atto e non può proseguire d'ufficio nel merito.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, finché la causa non è trattenuta in decisione, il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia; il giudice, non potendo sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire né procedere d'ufficio, deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAccreditamento e convenzionamento
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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