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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26268/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

L'indagato era sottoposto a sequestro probatorio del proprio smartphone, disposto dalla polizia giudiziaria e convalidato dal pubblico ministero, nell'ambito di indagini per detenzione di stupefacenti a fini di cessione a terzi e detenzione di armi da fuoco clandestine. Chiedeva il riesame deducendo che il decreto e l'ordinanza mancavano di motivazione concreta sulle esigenze probatorie, sulla necessità del vincolo e sulla qualificazione del telefono come corpo del reato o cosa pertinente al reato. Contestava inoltre la proporzionalità e adeguatezza del sequestro di un dispositivo contenente dati personali, rilevando che il pubblico ministero non aveva indicato i contenuti da ricercare né i criteri di selezione, limitandosi a formule generiche sull'accertamento dei fatti. Il Tribunale del riesame aveva respinto l'istanza, ma il ricorrente sosteneva che il giudice non potesse supplire alle carenze motivazionali dell'accusa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente del primo. Ha affermato che il decreto di sequestro probatorio e il decreto di convalida devono essere sorretti da motivazione specifica sulle finalità probatorie perseguite, anche quando oggetto del vincolo siano cose che costituiscono corpo di reato. In caso di omessa indicazione, da parte del pubblico ministero, delle ragioni concrete del sequestro e di persistente inerzia anche in sede di riesame, il tribunale non può integrare d'ufficio il provvedimento con una motivazione sostitutiva. Quanto ai dispositivi informatici, ha ribadito che la misura deve rispettare la proporzionalità e che il decreto deve dare conto, a seconda dei casi, delle specifiche informazioni ricercate o delle ragioni di un sequestro esteso, oltre che dei criteri di selezione del materiale. Ha anche riconosciuto l'interesse a ricorrere del proprietario di uno smartphone contenente dati personali e riservati. Per effetto di tali carenze, sono stati annullati senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia il decreto del pubblico ministero, con conseguente restituzione del telefono e dei dati eventualmente estratti, salvo che siano sottoposti a diverso vincolo.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p.

    Disciplina il riesame del sequestro probatorio; la sua violazione è ravvisata quando il provvedimento confermativo manca di motivazione specifica sulle esigenze probatorie e sulla necessità del vincolo.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la motivazione deve essere concreta e non meramente apparente o tautologica.

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai principi di proporzionalità e adeguatezza della misura reale.

  • art. 355 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla convalida del sequestro e alla necessità di indicare in modo specifico le esigenze probatorie.

  • art. 262 c.p.p.

    Indicato come rimedio successivo per contestare l'eccessiva durata del vincolo o la mancata tempestiva restituzione del bene.

  • art. 1 Prot. add. CEDU

    Richiamato a sostegno della tutela del diritto di proprietà e della necessità di proporzionalità del vincolo.

  • art. 8 CEDU

    Richiamato per la tutela della vita privata e dei dati contenuti nel dispositivo informatico sequestrato.

  • artt. 7 e 8 CDFUE

    Richiamati a tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali.

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, deve contenere una motivazione specifica e non generica sulle finalità di accertamento dei fatti, anche quando il bene sequestrato costituisca corpo di reato.
  • Se il pubblico ministero non esplicita nel provvedimento le ragioni concrete che rendono necessario il sequestro e mantiene tale omissione nel contraddittorio del riesame, il giudice non può integrare il titolo cautelare con una motivazione sostitutiva, dovendo essere annullati sia il provvedimento del pubblico ministero sia l'ordinanza del riesame.
  • Nel sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il requisito di proporzionalità impone che siano indicate, quando possibile, le specifiche informazioni ricercate, i criteri di selezione del materiale e le ragioni di un eventuale sequestro omnicomprensivo; non è invece necessario fissare già in origine un termine esatto per le operazioni tecniche.
  • Il proprietario di uno smartphone sequestrato ha interesse a impugnare il vincolo anche quando il dispositivo sia già stato restituito dopo l'estrazione di una copia forense, poiché tali apparecchi sono per loro natura destinati a contenere dati personali e riservati.

Come è indicizzato

MaterieSequestro
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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