Sentenza n. 2246/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto del 6 ottobre 2022: “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 3/2/2023: Del decreto del 6 ottobre 2022: “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 8/2/2023: Annullamento del decreto del 6 ottobre 2022: “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 30/1/2025: Provvedimenti in tema di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livellonazionale e regionale per gli anni 2015,2016,2017, 2018 (payback).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del 6 ottobre 2022 recante le linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali e provinciali per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i successivi provvedimenti attuativi e le richieste di pagamento del payback
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 e i provvedimenti attuativi e le richieste di pagamento relativi agli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, previsti dall'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015. Dal testo non risultano specificamente riportati i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel corso del giudizio, l'art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, ha previsto che gli obblighi delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 si intendono assolti mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali e che tale versamento determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro tali provvedimenti. La ricorrente ha versato il 25% degli importi dovuti alle Regioni Emilia-Romagna e Umbria e ha successivamente dichiarato, il 5 gennaio 2026, di non avere più interesse alla decisione. Il Collegio ha quindi preso atto della sopravvenuta carenza di interesse e ha compensato integralmente le spese, in ragione della sopravvenienza normativa e dell'esito del giudizio.
Norme richiamate
Prevede gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il ripiano del superamento del tetto di spesa.
art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
La disciplina sopravvenuta consente di assolvere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25% degli importi e stabilisce che tale versamento determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, per il venir meno dell'interesse alla decisione, non è più possibile ottenere un'utilità concreta dall'accoglimento della domanda.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di definire la propria posizione sostanziale mediante il pagamento di una quota ridotta e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Il versamento della quota ridotta previsto dalla disciplina sopravvenuta per gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 estingue l'obbligazione dell'azienda fornitrice e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi oggetto della definizione.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla parte ricorrente, quando coerente con la definizione normativa della posizione sostanziale, giustifica la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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