Cassazione Penale, Ordinanza n. 09049/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che, riformando solo in parte la decisione di primo grado, lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 10, 12 e 14 della legge n. 497/1974, in relazione a un fatto accertato il 19 gennaio 2024. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato un concorso materiale tra il reato di detenzione e quello di porto della medesima arma, nonostante egli avesse allegato la contestualità delle due condotte. Ha lamentato che la Corte d'appello avrebbe ritenuto insufficienti le sue dichiarazioni senza una compiuta valutazione delle stesse e degli ulteriori elementi probatori, tra cui le modalità di custodia della pistola. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze si limitassero a riprodurre i motivi di appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva invece spiegato perché l'assunto della contestualità non fosse plausibile e perché gli elementi addotti non consentissero di verificarlo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. La Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse congruamente e logicamente motivata nel negare la contestualità tra detenzione e porto dell'arma, valorizzando l'assenza di indicazioni verificabili da parte dell'imputato circa il venditore dell'arma, la sua attività a Trento, Milano o Crotone e i reali motivi dello spostamento a Milano, nonché l'irrilevanza delle sole modalità di occultamento della pistola ai fini della prova della contestualità. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 10, 12 e 14 legge n. 497/1974
Norme poste a base della condanna per il reato relativo all'arma; la Corte non ne sviluppa il contenuto sostanziale, ma prende atto della loro applicazione alla condotta accertata.
È la base per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
"la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"
La somma in favore della Cassa delle ammende è dovuta in mancanza di elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, Rv. 281668
Richiamata come precedente conforme al principio secondo cui la questione sulla contestualità tra detenzione e porto dell'arma va valutata in base alla plausibilità e verificabilità del relativo assunto, non essendo sufficienti mere allegazioni non riscontrate.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare i motivi di appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione della contestualità tra detenzione e porto della medesima arma richiede allegazioni concrete e verificabili; non basta una mera affermazione dell'imputato se non supportata da elementi idonei a renderla plausibile.
- Le modalità di occultamento o custodia dell'arma, da sole, non dimostrano la contestualità tra detenzione e porto, se la ricostruzione fattuale della sentenza di merito depone in senso opposto.
- Quando la motivazione di merito esclude la contestualità tra due condotte riferite alla medesima arma, il controllo di legittimità si arresta se la motivazione è congrua, non illogica e sorretta da elementi specifici.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità deve applicare l'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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