Sentenza n. 198/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento della determinazione del dirigente dell'Area 3 - Infrastrutture e Servizi al Territorio del Comune di Siderno n. 639 del 16/05/2025, avente ad oggetto: “Ricognizione istanze dei richiedenti l'assegnazione in concessione di aree cimiteriali all'interno del cimitero di Siderno Marina in località Lenzi. Formazione elenco richiedenti”; nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, anche non conosciuto, e in ogni caso segnatamente, per quanto possa occorrere, della comunicazione del Comune di Siderno, Area 3, Infrastrutture e servizi al Territorio, Settore Urbanistica, Servizio Cimitero, in data 04/06/2025, di pretesa ottemperanza alle sentenze di codesto Ecc.mo TAR n. 319/2024 e n. 172/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale di ricognizione delle istanze e formazione dell'elenco dei richiedenti l'assegnazione in concessione di aree cimiteriali, nonché nota comunale di pretesa ottemperanza a precedenti sentenze del TAR
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente concessione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già destinatario di un precedente diniego relativo alla richiesta di concessione di un suolo cimiteriale e vittorioso in un giudizio definito con la sentenza n. 319/2024, ha contestato gli atti con cui il Comune, in asserita ottemperanza anche alla successiva sentenza n. 172/2025, ha formato un elenco dei richiedenti e definito la sua istanza collocandolo al nono posto su undici. Ha dedotto la violazione e l'elusione del giudicato, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento e illogicità. In particolare, ha lamentato l'assenza del contraddittorio procedimentale, nonostante le precedenti sentenze avessero imposto la definizione della domanda nel rispetto del contraddittorio, e ha contestato le anomalie dell'elenco e l'introduzione di nuove ragioni ostative: la presenza di otto istanze anteriori, l'assenza di aree libere, l'esistenza di una concessione sull'area richiesta, la pendenza di una controversia su tale concessione e l'incompletezza del progetto. Il Comune ha sostenuto che non residuassero margini discrezionali, che il contraddittorio fosse stato assicurato nei precedenti giudizi e che l'amministrazione avesse agito con collaborazione e trasparenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la determinazione e la nota impugnate. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dell'obbligo di contraddittorio, rilevando che non risultava instaurato alcun contraddittorio procedimentale, benché sia la sentenza n. 319/2024 sia la sentenza n. 172/2025 avessero imposto la previa interlocuzione con l'interessato. Il contraddittorio processuale dei precedenti giudizi non poteva sostituire quello procedimentale, tanto più perché il Comune aveva svolto una nuova attività istruttoria e aveva introdotto ragioni ostative ulteriori e non previamente comunicate. Il giudice ha inoltre stigmatizzato l'integrazione delle ragioni dell'azione amministrativa attraverso la difesa in giudizio e ha evidenziato l'obbligo dell'amministrazione di esporre in modo completo, chiaro e tempestivo le ragioni dei propri provvedimenti. La ravvisata violazione del contraddittorio ha reso superflua la disamina dell'istanza istruttoria concernente una precedente concessione. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
nessuna citazione testuale riportata
La previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza costituisce garanzia partecipativa, la cui omissione è illegittima; nel caso concreto, l'obbligo di contraddittorio risultava inoltre imposto dalle precedenti sentenze del TAR.
nessuna citazione testuale riportata
È richiamato in relazione alla conclusione del procedimento amministrativo, ma la decisione si concentra sulla mancata effettiva definizione partecipata dell'istanza.
Massime di principio
- Quando una sentenza amministrativa impone all'amministrazione di riesaminare e definire un'istanza garantendo il contraddittorio con l'interessato, l'amministrazione deve instaurare un autonomo contraddittorio procedimentale; il contraddittorio svolto nel precedente giudizio non lo sostituisce.
- La definizione di un'istanza mediante una nuova attività istruttoria e l'introduzione di ragioni ostative ulteriori rispetto a quelle già considerate impongono la previa comunicazione di tali ragioni all'interessato e l'acquisizione delle sue osservazioni.
- La formazione o l'aggiornamento di un elenco amministrativo non può eludere l'obbligo di definire specificamente, con provvedimento espresso e partecipato, la domanda del privato, quando tale obbligo sia stato imposto dal giudice amministrativo.
- L'amministrazione deve esporre nei propri atti, in modo completo, chiaro e tempestivo, tutte le ragioni poste a fondamento della decisione; la successiva introduzione di ragioni ulteriori o diverse attraverso la difesa in giudizio non assicura la trasparenza dell'azione amministrativa e non sostituisce la motivazione procedimentale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 584/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 585/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 586/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 587/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 588/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 589/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →