Cassazione Penale, Sentenza n. 27147/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna dell'imputata per bancarotta semplice documentale, previa derubricazione rispetto all'originaria imputazione di bancarotta documentale fraudolenta, in relazione alla gestione contabile di una società dichiarata fallita nel settembre 2020. In cassazione la difesa ha dedotto, con due motivi, da un lato la nullità degli atti del giudizio di appello per asserito mancato rispetto del termine dilatorio tra notificazione del decreto di citazione e udienza, sostenendo che la successiva notificazione a mani proprie avesse dovuto far decorrere il termine dalla seconda notifica; dall'altro il vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, perché l'imputata avrebbe consegnato al curatore diversi libri e scritture, mentre l'omessa consegna del libro giornale 2020 e del libro inventari sarebbe dipesa da eventi esterni (pandemia, incendio nel parco ove aveva sede la società, sottrazione delle scritture da parte di terzi, mancata riconsegna da parte del professionista incaricato).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto alla doglianza sulla citazione in appello, ha affermato che il termine dilatorio va computato con riguardo alla prima notificazione, regolarmente perfezionata per compiuta giacenza, e non è inciso da una successiva notificazione a mani proprie eseguita per mero scrupolo della cancelleria. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che la bancarotta semplice documentale è punibile tanto a titolo di dolo quanto di colpa; ha quindi ritenuto logica e non manifestamente illogica la valutazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato le giustificazioni contraddittorie e inverosimili dell'imputata circa la mancata tenuta o consegna della contabilità. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La previsione della punibilità a titolo di colpa può essere anche implicita; nel caso della bancarotta semplice documentale, la punibilità colposa è desumibile dalla struttura della fattispecie e dal raffronto con la bancarotta fraudolenta documentale.
Non citato espressamente nel testo; nessuna interpretazione determinabile.
Non citato espressamente nel testo; nessuna interpretazione determinabile.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, una notificazione successiva dell'atto di citazione, effettuata per scrupolo dell'ufficio ma non necessaria perché la prima notificazione era già validamente perfezionata, non riapre i termini né impone di calcolare ex novo il termine dilatorio per comparire.
- La compiuta giacenza integra una notificazione formalmente valida; la doglianza sulla mancata piena conoscenza della vocatio in ius non è decisiva quando la notificazione originaria risulti regolare e la fase processuale sia già nota all'imputato.
- La bancarotta semplice documentale è configurabile anche a titolo di colpa, non essendo richiesto dalla fattispecie il dolo specifico di violare la disciplina contabile o di arrecare pregiudizio ai creditori.
- Quando l'imputato addossa l'omissione contabile a cause molteplici e tra loro incompatibili, il giudice di merito può ritenere tali spiegazioni inattendibili e desumere la responsabilità anche dalla mancata coerenza del quadro giustificativo.
- La censura di legittimità sulla motivazione non può risolversi nella mera proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti se la motivazione di merito non presenta manifeste aporie o illogicità evidenti.
Come è indicizzato
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