Cassazione Civile, Ordinanza n. 09351/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di una verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore edile, l'ufficio contestava per l'anno d'imposta 2010 l'omessa contabilizzazione e dichiarazione di parte del valore delle rimanenze finali, con conseguente omessa dichiarazione di parte del reddito imponibile. La contestazione nasceva dall'analisi di fatture relative a lavorazioni esterne per due cantieri, dai quali emergeva una forte sproporzione tra i costi sostenuti e le rimanenze finali dichiarate. La società sosteneva di avere correttamente valutato le rimanenze secondo i corrispettivi pattuiti ex art. 93 TUIR e di avere considerato anche altri cantieri oltre a quelli esaminati. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR confermava. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la sentenza d'appello avesse deciso sulla base di una prova documentale diversa da quella agli atti, ossia un pvc riferito a un diverso contribuente, e avesse erroneamente ritenuto non contestata l'erroneità dei conteggi dei verificatori.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo sia perché la CTR aveva erroneamente affermato che l'ufficio non avesse contestato la tesi difensiva delle contribuenti circa l'erroneità dei conteggi, sia perché il giudice d'appello aveva fondato la decisione su un pvc diverso da quello posto a base dell'avviso di accertamento, relativo ad altro contribuente e prodotto solo per analogia. Tale travisamento di prova documentale è stato giudicato decisivo, poiché senza di esso l'esito della controversia avrebbe potuto essere diverso, essendo sulle contribuenti l'onere di provare la congruità dei costi rispetto alle rimanenze finali. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato dalle contribuenti come criterio di valutazione delle rimanenze dei lavori di durata superiore a dodici mesi secondo i corrispettivi pattuiti
la sua violazione è stata dedotta per l'utilizzo di una prova documentale diversa da quella effettivamente presente in atti e per il travisamento del materiale probatorio
la sua violazione è stata dedotta con riferimento alla errata valutazione delle prove documentali da parte del giudice di merito
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza d'appello fondata su una falsa percezione degli atti di causa
richiamato tra le norme che impongono una motivazione corretta e riferita agli atti di causa
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la motivazione della decisione nel processo tributario, che deve essere coerente con gli atti e le prove di causa
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è stato il parametro del vizio processuale dedotto in cassazione, in relazione al travisamento della prova e alla motivazione apparente o errata
Massime di principio
- In cassazione è denunciabile, come vizio processuale ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., l'errata percezione di una prova documentale quando il giudice di merito fondi la decisione su un documento inesistente agli atti o riferito ad altro fatto o altro soggetto, purché il contenuto erroneamente utilizzato sia decisivo.
- Il travisamento di una prova documentale è decisivo quando, eliminato l'errore percettivo, l'esito della controversia potrebbe ragionevolmente essere diverso.
- Nel contenzioso tributario, se l'ufficio ha contestato la ricostruzione fattuale del contribuente sia nell'atto impositivo sia in appello, il giudice non può ritenere non contestata tale ricostruzione senza confronto con gli atti di causa.
- Quando l'amministrazione contesta la sproporzione tra costi e rimanenze finali, incombe sul contribuente la prova della congruità della contabilizzazione delle rimanenze rispetto alle lavorazioni effettivamente eseguite.
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