Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 38413/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputati)

La controversia

Nel procedimento penale per plurime contestazioni di diffamazione aggravata e continuata, la parte civile ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, che aveva confermato l'assoluzione degli imputati dal reato loro ascritto con la formula "perché il fatto non costituisce reato". La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle doglianze, perché ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso: la sentenza di appello, depositata il 14 maggio 2025 a fronte di termine di deposito della motivazione di cinquanta giorni, ha fatto decorrere il termine per impugnare dal 23 maggio 2025; il ricorso, soggetto al termine di quarantacinque giorni, è stato invece depositato solo l'8 luglio 2025, oltre la scadenza del 7 luglio 2025.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., per tardività dell'impugnazione, richiamando gli artt. 591, comma 1, lett. c), 585, comma 1, lett. c), e 544, comma 3, c.p.p. Conseguentemente ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata quindi esaminata nel merito la sentenza assolutoria impugnata.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come base delle imputazioni per diffamazione, anche aggravata e continuata, contestate agli imputati.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso de plano, senza previo avviso alle parti, quando il vizio è immediatamente rilevabile.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamato come disposizione che sorregge la declaratoria di inammissibilità per tardività dell'impugnazione.

  • art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Indicato come norma sul termine per proporre ricorso per cassazione, la cui scadenza è stata superata nel caso concreto.

  • art. 544, comma 3, c.p.p.

    Richiamato per il meccanismo di decorrenza del termine di impugnazione in relazione al deposito della motivazione della sentenza.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando risulta depositato oltre il termine di legge decorrente dal deposito della motivazione della sentenza impugnata.
  • La tardività dell'impugnazione può essere rilevata de plano dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza previo avviso alle parti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La declaratoria di inammissibilità per ragioni processuali impedisce l'esame del merito della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDiffamazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.