Cassazione Civile, Ordinanza n. 33046/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a un'ingiunzione di pagamento emessa per violazioni del codice della strada. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione annullando la sanzione per irregolarità della notifica del verbale presupposto, ma aveva compensato integralmente le spese. In appello, il tribunale ha confermato la compensazione delle spese, ritenendo in sostanza che la notifica del verbale si fosse perfezionata e che l'amministrazione avesse potuto confidare nella legale conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Il ricorrente per cassazione ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 343 c.p.c., perché il tribunale avrebbe compensato le spese fondandosi su una rivalutazione del vizio di notifica già coperto da giudicato interno, in assenza di appello incidentale; 2) violazione degli artt. 112, 167 e 346 c.p.c., perché il tribunale avrebbe accolto eccezioni della Provincia disattese dal primo giudice e non riproposte con appello incidentale; 3) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., sostenendo che, dopo la declaratoria di parziale incostituzionalità, la compensazione è ammessa solo per eccezionali e gravi ragioni, che non ricorrevano nel caso di specie.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha ritenuto che il tribunale avesse compiuto un'inammissibile rivalutazione di questioni coperte da giudicato interno, poiché la statuizione di primo grado sull'annullamento della sanzione per vizio di notifica era divenuta irrevocabile. Di conseguenza, non potevano essere valorizzati elementi incompatibili con quel giudicato, né una presunzione di conoscenza legale del verbale o asseriti elementi di fatto sulla presenza del destinatario nel luogo di notifica, non supportati da specifiche risultanze processuali. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Pavia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per censurare la decisione del giudice di appello che avrebbe pronunciato oltre i limiti del devolutum e in contrasto con il giudicato interno
richiamato in relazione alla mancata proposizione di appello incidentale contro la statuizione di primo grado
richiamato per sostenere che le eccezioni non riproposte non potevano essere valorizzate
richiamato per la mancata riproposizione delle eccezioni o difese non accolte in primo grado
richiamato dal ricorrente per sostenere la limitazione della compensazione delle spese alle sole eccezionali e gravi ragioni
menzionato nel rito camerale per la proposta di definizione della causa
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
menzionato nel rito camerale per la trattazione in camera di consiglio
richiamata come riferimento al regime previgente delle spese nel precedente orientamento giurisprudenziale citato
sentenza Corte cost. n. 77/2018
richiamata quale pronuncia di parziale incostituzionalità dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Massime di principio
- Il giudice di appello può correggere d'ufficio la motivazione della decisione impugnata solo se la nuova ragione decisionale è fondata sulle risultanze di causa, resta entro i limiti del devolutum e non incide su capi coperti da giudicato interno.
- Una statuizione di primo grado non impugnata o non devoluta al giudice di appello diviene intangibile: il giudice non può fondare la propria decisione su una rivalutazione di questioni ormai coperte da giudicato interno.
- In tema di spese, la compensazione non può essere giustificata da presupposti di fatto o valutazioni incompatibili con una statuizione irrevocabile del giudice di primo grado.
- La presunzione di conoscenza legale di un atto o l'affermazione del perfezionamento della notifica devono poggiare su concrete risultanze processuali e non su mere congetture.
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