Sentenza n. 355/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 2663/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1469/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.10.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente, e alla corresponsione a parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente dell'importo di euro 326,56.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'amministrazione ha adempiuto alla sentenza posta a fondamento dell'ottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero perché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese, liquidate in 800,00 euro oltre accessori di legge, sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Atto impugnato: mancata esecuzione, successivamente sanata, della sentenza del Tribunale di Torino - Sezione Lavoro che imponeva l'accredito di 2.000,00 euro sulla Carta del Docente e il pagamento di 326,56 euro a titolo di Retribuzione Professionale Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 2663/2024 del Tribunale di Torino - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l'importo nominale di 2.000,00 euro quale contributo per la formazione e a corrispondere ulteriori 326,56 euro a titolo di Retribuzione Professionale Docente. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato che l'amministrazione aveva dato integrale esecuzione al titolo giudiziale.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di un titolo giudiziale.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione in conseguenza dell'adempimento dell'amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'amministrazione al titolo giudiziale intervenuto nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., per sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
- Quando l'amministrazione adempie al titolo giudiziale soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
Come è indicizzato
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